Procedimenti de potestate e nomina del curatore speciale

Redazione scientifica
11 Marzo 2022

In procedimento promosso ai sensi dell'art. 337-quinques c.c., la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la successiva limitazione della responsabilità genitoriale disposta dalla Corte d'appello, censurando tuttavia il decreto della Corte territoriale per quanto riguarda l'omessa nomina di un curatore speciale del minore.

La vicenda trae origine dal procedimento promosso dal padre di un minore dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 337-quinques c.c. per chiedere la regolamentazione delle disposizioni concernenti l'affido del minore.

Il Tribunale, all'esito di CTU, affidava il minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre e demandando ai servizi sociali il compito di proseguire nel programma di assistenza agli incontri tra padre e figlio.

La Corte d'appello rigettava il reclamo proposto dalla madre, disponendo l'affidamento del minore presso i servizi con mantenimento del collocamento presso la madre e limitando l'esercizio della responsabilità dei genitori alla gestione ordinaria del minore.

Avverso tale decreto la madre proponeva ricorso per cassazione, denunciando il vizio ultrapetizione, per avere la Corte d'appello pronunciato in modo del tutto autonomo ed estraneo rispetto alle domande delle parti in punto di affido e di responsabilità genitoriale.

La ricorrente, inoltre, lamentava che la Corte d'appello aveva omesso di nominare il curatore speciale del minore, con conseguente nullità del procedimento.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al vizio di ultrapetizione, accogliendo, invece, il motivo di ricorso attinente all'omessa nomina del curatore speciale del minore.

Riguardo al primo profilo, si evidenzia che «la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli» (ex multis, Cass. n. 21178/2018).

Di conseguenza, la statuizione della Corte di appello relativa alla «limitazione della responsabilità genitoriale alla gestione ordinaria del minore secondo la sua permanenza presso ciascuno di essi» rientra certamente nei poteri del giudice in quanto volta alla finalità imprenscindibile e prioritaria di tutela del minore.

Quanto al secondo profilo, si sottolinea come «nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, sussiste un conflitto di interessi in re ipsa del minore verso entrambi i genitori».

Ove, pertanto, non sia stata disposta la nomina di un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale.

Con riferimento al caso di specie, dunque, vero è che il procedimento inizialmente promosso dal padre aveva ad oggetto la semplice regolamentazione delle disposizioni concernenti l'affido del minore.

Tuttavia, nel momento in cui la Corte d'appello, in sede di gravame, ha accertato gli effetti pregiudizievoli della condotta dei genitori nei confronti del figlio, avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale.

Posto che la Corte territoriale non ha provveduto in tal senso, i giudici di legittimità hanno cassato il decreto impugnato in relazione alle censure accolte, rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione.

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