Obbligo di repêchage: quando la ricollocazione deve essere possibile?
17 Marzo 2022
Se il datore, in sede conciliativa, offre un reimpiego al lavoratore precedentemente licenziamento per gmo, il recesso datoriale può ritenersi per ciò solo illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage?
Ai fini della legittimità del licenziamento per gmo, spetta al datore non solo dimostrare l'effettiva sussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso e inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ma anche dimostrare l'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato.
Tale onere probatorio ha come referente temporale l'intimazione del licenziamento, essendo in tale momento che il datore è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di una posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti.
In altri termini, è necessario che l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore sia riferibile all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, ma non anche successivamente.
Anche se in sede di conciliazione, l'offerta datoriale di reimpiego ben potrebbe denotare una violazione, al momento del licenziamento, dell'obbligo di repêchage, denotando la esistenza di una posizione alternativa all'interno dell'azienda.
Una tale situazione, laddove sussistente al momento del recesso datoriale e non venutasi a creare solo successivamente ad esso, priverebbe di giustificazione il licenziamento che, pertanto, dovrebbe ritenersi illegittimo. |