L'aliunde perceptum/percipiendum è fatto impeditivo che deve provare il datore

22 Marzo 2022

L'aliunde perceptum/percipiendum al quale fa riferimento l'art. 18 co. 4 St. Lav. costituisce elemento che il giudice...

L'aliunde perceptum/percipiendum al quale fa riferimento l'art. 18 co. 4 St. Lav. costituisce elemento che il giudice deve valutare nella quantificazione del risarcimento del danno a prescindere da una contestazione del datore-obbligato?

L'art. 18 comma 4 prevede la condanna del datore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l' aliunde perceptum o percipiendum.

Tali elementi incidenti sul calcolo finale del risarcimento del danno dovuto non possono ritenersi fattori indispensabili per la quantificazione della indennità sì da dover essere tenuti in conto dal giudice in carenza di una specifica deduzione fattuale da parte del soggetto interessato.

Il semplice dato testuale dell'articolo prefato circa la detraibilità dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative non ne altera la natura di fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore.

Il datore, dunque, è tenuto sia a contestare la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, che a provare, anche mediante presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

Non potrebbe essere accolta, si precisa, un'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto nel caso in cui la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia mera finalità esplorativa

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