La partecipazione alla mediazione è delegabile solo con procura speciale

Redazione scientifica
23 Marzo 2022

La lettura combinata degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria induce a ritenere che le parti, assistite dai propri difensori, debbano partecipare fisicamente e personalmente al procedimento di mediazione, con la conseguenza che per ritenere avverata la condizione di procedibilità la mediazione deve necessariamente svolgersi o con la presenza della parte personalmente o per mezzo di un procuratore speciale ad negotia.
La lettura combinata degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria induce a ritenere che le parti, assistite dai propri difensori, debbano partecipare fisicamente e personalmente al procedimento di mediazione, con la conseguenza che per ritenere avverata la condizione di procedibilità la mediazione deve necessariamente svolgersi o con la presenza della parte personalmente o per mezzo di un procuratore speciale ad negotia, non essendo sufficiente la sola presenza del difensore munito di procura processuale.

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