Licenziata per avere superato il periodo di comporto causa Covid-19: il datore di lavoro deve riassumerla

La Redazione
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24 Marzo 2022

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, ha deciso su una causa riguardante un licenziamento illegittimo di una dipendente di una società, per il superamento del periodo di comporto per malattia da Covid-19.La ricorrente, deduceva il mancato superamento del suddetto periodo di comporto, per due ragioni: la prima per il fatto che l'ultimo periodo di assenza, sarebbe da considerarsi come un infortunio sul lavoro (avendo contratto il Covid-19 nel luogo di lavoro) e secondariamente il predetto periodo andrebbe escluso...

Annullato il licenziamento, dichiarato illegittimo dal Tribunale di Asti, relativo al presunto superamento del periodo di comporto per malattia da Covid-19.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, ha deciso su una causa riguardante un licenziamento illegittimo di una dipendente di una società, per il superamento del periodo di comporto per malattia da Covid-19.

La ricorrente, deduceva il mancato superamento del suddetto periodo di comporto, per due ragioni: la prima per il fatto che l'ultimo periodo di assenza, sarebbe da considerarsi come un infortunio sul lavoro (avendo contratto il Covid-19 nel luogo di lavoro) e secondariamente il predetto periodo andrebbe escluso dal computo ai fini del comporto, in quanto qualificabile come “quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” ex art. 26 comma 1 del d.l. 18/2020.

Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la legittimità del licenziamento impugnato, essendosi la ricorrente assentata per 183 giorni e avendo così superato il periodo di conservazione del posto di lavoro.

A fronte delle prove documentali fornite dalla ricorrente, il Tribunale di Asti, accoglie la domanda della lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento subito.

Infatti, secondo il Tribunale, il riferimento alle misure di quarantena e isolamento fiduciario effettuato attraverso il richiamo a specifiche disposizioni di legge e in ogni caso ripetutamente modificate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, deve intendersi comprensivo di tutte le misure che sono state nel tempo normativamente previste per arginare la diffusione del virus, e quindi sia quelle legate al mero contatto con casi confermati di malattia o di rientro da zone a rischio epidemiologico sia quelle connesse alla positività al virus Covid-19.

Pertanto, nel caso di specie, deve essere escluso dal computo del periodo di comporto tutto il periodo non più coperto dal primo certificato di malattia (per sindrome parainfluenzale) e coperto invece dapprima dal provvedimento di quarantena e poi dal provvedimento di isolamento e quindi l'intero periodo pari a 10 giorni, con conseguente mancato superamento del comporto.

Per questi motivi, il Tribunale di Asti, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro per la ricorrente, con le medesime mansioni svolte in precedenza.

Cfr., sull'argomento, Covid e comporto: non vanno calcolati i periodi di quarantena sia per contatto sia per essere risultati positivi (Tribunale Palmi 13 gennaio 2022).

(Fonte: Diritto e Giustizia)