Affidamento del committente e responsabilità solidale
25 Marzo 2022
È comunque responsabile ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 il committente che, facendo affidamento sulla documentazione camerale dell'appaltatore, dalla quale risultava la qualità di socio del lavoratore, ha ignorato la natura subordinata del rapporto di lavoro?
In base al tenore testuale dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, non si ritiene possibile affermare la sussistenza di alcuna possibilità di esonero per il committente, risultando irrilevante che il medesimo sia o meno a conoscenza della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra l'appaltatore ed il soggetto che rende le sue prestazioni in esecuzione del contratto di appalto. Diversamente opinando potrebbe giungersi alla paradossale esclusione dell'applicabilità dell'art. 29 citato anche nel caso di lavoratori subordinati in nero, per il solo fatto della mancata dimostrazione della subordinazione. Il fine giustificante la responsabilità solidale è quello di ampliare la garanzia patrimoniale fornita ai lavoratori, i quali possono aggredire anche il patrimonio del committente, sebbene entro il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione e limitatamente ai soli crediti retributivi e contributivi previdenziali dovuti dall'appaltatore.
Il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte del committente verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore, ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro, essendo l'appalto diretto alla soddisfazione di suoi interessi produttivi-organizzativi.
Non rilevanti debbono, dunque, ritenersi le risultanze acquisite dalle visure camerali, essendo sufficiente a sorreggere l'affermazione della responsabilità solidale del committente il solo elemento della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l'appaltatore. L'asserita violazione dell'affidamento del committente potrebbe fondare, in presenza dei relativi presupposti, una responsabilità risarcitoria dell'appaltatore. |