Il Tribunale di Roma sulla valenza dissuasiva del risarcimento del danno da discriminazione nelle procedure di selezione e assunzione
29 Marzo 2022
Estratto da D. Tambasco, Il danno da discriminazione sul lavoro nelle recenti pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Napoli Nord, sez. lav., 26 novembre 2021, n. 5192; Trib. Bologna, sez. lav., decr. 31 dicembre 2020; Trib. Roma, sez. lav., decr. 23 marzo 2022)
Il caso. Due assistenti di volo convenivano in giudizio una nota compagnia aerea per la loro mancata selezione ed assunzione, evidenziando che alla data della richiesta di adesione alla nuova società si trovavano in stato di gravidanza, e sottolineando come tutte le lavoratrici che si trovavano in gravidanza o in astensione obbligatoria per maternità non erano state né selezionate né assunte.
La decisione del Tribunale di Roma. La pronuncia accerta la discriminatorietà della condotta mantenuta dalla società resistente, tuttavia senza disporre l'assunzione delle lavoratrici, ritenendo il potere di costituzione coattiva del rapporto di lavoro esorbitante dai propri poteri e confliggente con i principi espressi dall'art. 41 Cost.
Al contrario, il giudice del lavoro ritiene utilizzabile nel caso di specie l'invocato rimedio risarcitorio, che viene riconosciuto in ragione della perdita di chance derivata dalla condotta illegittima della società, che non ha nemmeno preso in considerazione la domanda di assunzione delle lavoratrici. […] Nella breve parte di motivazione riservata al risarcimento del danno da condotta discriminatoria, la sentenza sottolinea come la condanna al pagamento di una somma di denaro non valga solo a ristorare le vittime del danno subito per la perdita di chance ma, soprattutto, esprima “anche una valenza dissuasiva” poiché è finalizzata ad impedire il reiterarsi di tale comportamento […].
Sul decreto del Tribunale di Bologna v. anche il commento di F. Meiffret, Tribunale di Bologna e l'algoritmo Frank: un caso di finta cecità e di discriminazione indiretta? in Giurisprudenza commentata. |