Esposizione all'amianto e riconoscimento dei benefici previdenziali

Sabrina Apa
04 Aprile 2022

In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, il termine da cui decorre la decadenza triennale è quello della presentazione della autonoma domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previdenziali, e non quello di entrata in vigore del d.l. 98/2011, che non è applicabile in presenza di un autonomo diritto come è quello della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto...

In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, il termine da cui decorre la decadenza triennale è quello della presentazione della autonoma domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previdenziali, e non quello di entrata in vigore del d.l. 98/2011, che non è applicabile in presenza di un autonomo diritto come è quello della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

La Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento della sussistenza dell'esposizione a rischio per il periodo prescritto dalla legge deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè, nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro), se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato sia la specifica lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277/91 (come modificato dall'art. 3 l. n. 257/92).

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