Computo del periodo di comporto e misure di contenimentoFonte: Trib. Asti , 5 gennaio 2022
04 Aprile 2022
Il legislatore, con la previsione di cui all'art. 26 comma 1 d.l. 18/2020, ha inteso tutelare quei lavoratori che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l'equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall'altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto.
La ratio della norma è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell'assenza dal lavoro che sia riconducibile causalmente alle misure di prevenzione e di contenimento previste dal legislatore e assunte con provvedimento dalle autorità al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19, in tutte le ipotesi di possibile o acclarato contagio dal virus e a prescindere dallo stato di malattia, che può coesistere o meno con il contagio.
Sulla stessa pronunica, in News: Licenziata per avere superato il periodo di comporto causa Covid-19: il datore di lavoro deve riassumerla; v. anche Covid e comporto: non vanno calcolati i periodi di quarantena sia per contatto sia per essere risultati positi (Tribunlae Palmi 13 gennaio 2022). |