Computo del periodo di comporto e misure di contenimento

Sabrina Apa
04 Aprile 2022

Il legislatore, con la previsione di cui all'art. 26 comma 1 d.l. 18/2020, ha inteso tutelare quei lavoratori che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l'equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall'altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto...

Il legislatore, con la previsione di cui all'art. 26 comma 1 d.l. 18/2020, ha inteso tutelare quei lavoratori che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l'equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall'altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto.

La ratio della norma è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell'assenza dal lavoro che sia riconducibile causalmente alle misure di prevenzione e di contenimento previste dal legislatore e assunte con provvedimento dalle autorità al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19, in tutte le ipotesi di possibile o acclarato contagio dal virus e a prescindere dallo stato di malattia, che può coesistere o meno con il contagio.

Sulla stessa pronunica, in News: Licenziata per avere superato il periodo di comporto causa Covid-19: il datore di lavoro deve riassumerla; v. anche Covid e comporto: non vanno calcolati i periodi di quarantena sia per contatto sia per essere risultati positi (Tribunlae Palmi 13 gennaio 2022).

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