Trasferimento d'azienda ed impugnazione del licenziamento intimato dal cedente

05 Aprile 2022

Entro quali limiti il lavoratore, licenziato dal cedente prima del trasferimento d'azienda, può chiedere che venga accertata la continuazione del rapporto...

Entro quali limiti il lavoratore, licenziato dal cedente prima del trasferimento d'azienda, può chiedere che venga accertata la continuazione del rapporto di lavoro presso il cessionario?

Premesso che, in base al quarto comma dell'art. 2112 c.c., ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa generale in materia, il trasferimento d'azienda non può costituire di per sé motivo della cessazione del rapporto con il datore-cedente, la tutela dei lavoratori è garantita dall'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro presso il cessionario, con conservazione dei diritti maturati sino al momento della cessione.

Tale effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la sussistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente al momento del trasferimento.

Qualora il licenziamento sia stato intimato prima del trasferimento, il lavoratore dovrà procedere ad autonoma impugnazione del provvedimento datoriale affinché, accertata la nullità o l'illegittimità del recesso, il rapporto di lavoro possa essere ripristinato tra le parti originarie e trasferirsi, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario. Tale sviluppo della fattispecie deve escludersi qualora il rapporto di lavoro non sia più esistente all'epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto e anche de iure, per la mancata impugnativa del licenziamento.

La continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, infatti, può interessare solo i lavoratori che sono dipendenti del cedente al momento del trasferimento, ovvero che tali devono considerarsi per effetto della reintegra a seguito dell'impugnazione dell'intimato licenziamento anteriore alla cessione.

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