La temporanea inattività della società non ne comporta lo scioglimento
08 Aprile 2022
Deve essere cancellata l'iscrizione dello stato di scioglimento di una società effettuata a fronte di una situazione di fatto di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale che si sia rivelata solo transitoria, legata all'inattività dell'organo amministrativo. La causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 2) c.c. ricorre quando vi sia un'impossibilità giuridica o materiale assoluta, oggettiva, irreversibile e definitiva del conseguimento dell'oggetto sociale (nel caso di specie, è emerso che l'inattività della società è risultata superata dal successivo compimento di atti).
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