Licenziamento per inidoneità fisica e manifesta insussistenza del fatto
13 Aprile 2022
Il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso si idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione, a norma dell'art. 18, comma 7, l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012 che è possibile quando risulti manifestamente insussistente il fatto posto a base dello stesso, vale a dire che sia chiara, evidente e facilmente verificabile l'assenza dei presupposti di legittimità del recesso. |