Licenziamento disciplinare e reintegra del lavoratore: il giudice accerta se il fatto rientra nella lieve negligenza definita in modo generico dal Ccnl
14 Aprile 2022
La sentenza della Corte di cassazione n. 11665 dell'11 aprile 2022 ha disposto la reintegra e non solo il risarcimento del lavoratore per aver commesso una negligenza lieve che, in base al contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, può essere sanzionata esclusivamente con misure sanzionatorie "conservative".
Ha affermato la Cassazione che «in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'articolo 18 commi 4 e 5 della legge 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla l. n. 92/2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.
Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo».
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