L'assicurato, che al momento del sinistro è terzo trasportato sul proprio veicolo, ha diritto al risarcimento

Redazione Scientifica
15 Aprile 2022

La previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo.
  • La clausola che escluda, aprioristicamente, nei confronti del danneggiato-assicurato, il diritto alla copertura assicurativa, per il caso in cui sussista concorso di colpa ex art. 1227 c.c., è a questi inopponibile.
    Infatti, alla legislazione nazionale è consentito non già di escludere ipso iure, bensì conformare, proporzionalmente, il quantum del diritto al risarcimento del danno, in forza delle regole della responsabilità civile.

  • Inoltre, in conformità con quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, il principio vulneratus ante omnia reficiendus si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente.
    Dunque, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o clausole contrattuali (comprese quelle che escludono la copertura assicurativa in caso di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o senza abilitazione alla guida), perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.

  • In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo.
    Questo a prescindere dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure che fosse convinto che essa fosse assicurata, oppure ancora che si sia posto o non si sia posto domande a tale riguardo.

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