La mancata nomina del curatore speciale
27 Aprile 2022
Prima di rispondere al quesito appare opportuno spendere un breve cenno sulla funzione del curatore speciale previsto dall'art. 78, comma 2, c.p.c.
La sua nomina assicura la rappresentanza processuale (all'incapace che ne sia privo, come prevede il primo comma) o al rappresentato che sia in conflitto d'interessi con il rappresentante.
La sua funzione è strettamente processuale e strumentale al singolo processo, tanto che è destinata ad esaurirsi nell'ambito del medesimo.
Chiara è sul punto la giurisprudenza per la quale: «L'esistenza di un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 c.p.c., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78, comma 2, c.p.c., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti. Pertanto, la nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 c.p.c. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta» (Cass. civ. sez. I, 4 novembre 2015, n. 22566).
Premessa la funzione del curatore speciale previsto dalla norma in questione e sul presupposto della sua funzione meramente processuale, possiamo chiederci quale sia la conseguenza della sua mancata nomina.
Essendo la norma posta a tutela dello svolgimento del processo in osservanza delle regole del contradditorio e del diritto di difesa (costituzionalmente previsto), si ritiene che la sua mancata nomina infici direttamente la validità del procedimento determinandone la sua radicale nullità.
In tal senso sovviene un arresto di legittimità secondo il quale: «L'interesse tutelato dall'art. 78, comma 2, c.p.c. il quale prevede la nomina del curatore speciale anche nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche solo parziale tra rappresentante e rappresentato, rimane esclusivamente quello della parte rappresentata, e non delle altre parti. L'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce quindi, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità.» (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 10936).
Spiega chiaramente la Cassazione che «(…) L'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, quindi, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (Cass. civ. sez. II, 16 novembre 2000, n. 14866; Cass. civ. sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507; Cass. civ. sez. II, 30 maggio 2003, n. 8803)». |