Fallimento di impresa: la Corte di giustizia dell'Unione europea sui diritti dei lavoratori nell’ambito di una procedura di pre-pack
04 Maggio 2022
Con la sentenza alla causa n. C-237/20 del 28 aprile 2022, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che in caso di trasferimento del patrimonio nell'ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, laddove tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
Il fatto. Due società dei Paesi Bassi hanno rilevato la maggior parte delle attività commerciali di una società fallita in base a un accordo di cessione del patrimonio, insieme ai contratti di lavoro di circa due terzi dei dipendenti di quest'ultima affinché essi svolgessero lo stesso lavoro, ma a condizioni meno favorevoli.
La FNV (federazione del movimento sindacale dei Paesi Bassi) ha proposto appello avverso la sentenza del fallimento dell'impresa ceduta, respinto con la motivazione che detto fallimento era divenuto inevitabile e, pertanto, una deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese era applicabile nel caso di specie. Di conseguenza, la società cessionaria non sarebbe vincolata alle condizioni di lavoro e occupazionali applicabili prima del trasferimento.
In conformità alla Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 che mira a tutelare i lavoratori, devono sussistere tre presupposti affinché tale deroga sia applicabile: il cedente deve essere oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, tale procedura deve essere aperta in vista della liquidazione dei suoi beni e tale liquidazione deve svolgersi sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.
La FNV ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema dei Paesi Bassi, al fine di esprimersi riguardo il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese oggetto di una procedura fallimentare.
La sentenza della Corte. La Corte in via pregiudiziale, dichiara che in caso di trasferimento predisposto nell'ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a condizione però che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
L'obiettivo della deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è, sottolinea la Corte, di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, mentre quello di una procedura di pre-pack seguita da una procedura fallimentare è di ottenere il rimborso più elevato possibile per l'insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l'occupazione.
La Corte aggiunge che il ricorso a una procedura di pre-pack, ai fini della liquidazione di una società, mira ad aumentare le possibilità di soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, si può ritenere che le procedure di pre-pack e fallimentare, considerate congiuntamente, siano dirette alla liquidazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23, a condizione che il pre-pack sia disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, al fine di soddisfare il requisito della certezza del diritto. |