Responsabilità dei soci per debiti di s.r.l. estinta
09 Giugno 2022
Dopo la chiusura di una s.r.l. sono emersi debiti pregressi di natura tributaria: entro quali limiti i soci sono tenuti a risponderne?
In esito al quesito posto va rilevato che l'art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione delle società di capitali prevedendo, al comma 2, una successione delle obbligazioni sociali dal soggetto estinto ai soci con una limitazione di responsabilità dei soci stessi. L'ultimo comma del citato art. 2495 dispone che: “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi …” Dal punto di vista fiscale, la difficoltà per l'Erario di recuperare eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti dei soggetti giuridici cessati, ha portato il Legislatore a modificare il delineato quadro normativo. Infatti, l'art. 28, comma 4, D.lgs. n. 175/2014 ha modificato gli equilibri previgenti sancendo che: “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495, cod. civ. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese”. Quindi l'Amministrazione finanziaria può, entro i 5 anni successivi dalla cancellazione della società, notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento, chiamando, altresì, a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi e quindi dei rapporti pendenti i soci, gli amministratori e i liquidatori. Questa norma vale esclusivamente nei confronti del creditore erariale, poiché per tutti gli altri creditori l'estinzione del soggetto giuridico è contestuale alla cancellazione.
Il citato art. 28 del D.L. n. 175/2014 non si è solo limitato a disciplinare gli effetti fiscali e contributivi dell'estinzione delle società, ma è anche intervenuto modificando l'art. 36, d.P.R. n. 602/1973 che disciplina la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori. Il testo vigente dell'art. 36, comma 1, del d.P.R. 602/1973 prevede che: “i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”. Relativamente alla responsabilità dei soci va rilevato che il comma 3, dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, prevede che i soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori od abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, siano responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. In sostanza, se ed in quanto vi sia responsabilità dei liquidatori a sensi del comma 1 dell'art. 36 (ossia qualora i liquidatori distribuiscano attività ai soci in presenza di uno o più crediti erariale insoluti), i soci sono responsabili per il pagamento di quelle somme, pur se nei limiti “di quanto ricevuto “.
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