Osservatorio sulla Cassazione – Maggio 2022

La Redazione
La Redazione
10 Giugno 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Maggio.

Restituzione di quote ai soci in conto capitale: è bancarotta fraudolenta

Cass. Pen. – Sez. V – 25 maggio 2022, n. 20356, sent.

In ambito penale fallimentare, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale. Stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti.

Niente bancarotta per i sindaci supplenti

Cass. Pen. – Sez. V – 18 maggio 2022, n. 19540, sent.

Solo un membro effettivo del collegio sindacale, e non anche un supplente, può essere chiamato a rispondere, ex art. 40 c.p., della bancarotta della società, nella misura in cui l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori. L'obbligo di vigilanza in capo ai sindaci, la cui violazione può rilevare, ex art. 40 c.p., ai fini del concorso nei reati di bancarotta, riguarda solo i membri effettivi del collegio sindacale, e non anche i supplenti.

Responsabilità solidale per i debiti fiscali antecedenti ad una scissione parziale

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 17 maggio 2022, n. 15686, sent.

Quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti delineata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, dalla L. n. 537 del 1993, art. 16, comma 12, e dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, diverge, anche quanto all'Iva, da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c. in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con essa, in conformità alla normativa unionale, e senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità.

La mancanza di scritture contabili non basta per l'azione di responsabilità verso l'amministratore

Cass. Civ. – Sez. I – 12 maggio 2022, n. 15245, sent.

La mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore. Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove però ne sussistano le condizioni, e sempreché il ricorso a esso (criterio) sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile; e sempreché, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

Responsabili i sindaci che non hanno vigilato sulle condotte di mala gestio degli amministratori

Cass. Civ. – Sez. I – 11 maggio 2022, n. 14873, sent.

Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.

Bancarotta semplice: risponde l'amministratore di fatto

Cass. Pen. – Sez. V – 10 maggio 2022, n. 18442, sent.

Nei reati societari, per definire la nozione di amministratore di fatto, occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Nomina di amministrazione: l'accettazione può essere tacita e si può desumere da condotte concludenti

Cass. Civ. – Sez- I – 9 maggio 2022, n. 14592, sent.

Una volta nominato l'amministratore di una società, è necessaria l'accettazione, per perfezionare l'accordo: la fonte dei poteri degli amministratori ha natura contrattuale, non potendosi ipotizzare che dalla sola nomina possano discendere doveri per un terzo. Tuttavia, dal momento che il contratto di amministrazione societario non richiede l'osservanza di specifiche formalità, l'accettazione può anche essere tacita, può desumersi da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina: l'accettazione della nomina può essere anche tacita, e non dipende in sé dall'adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall'art. 2383, comma 4, c.c.

Con la fusione l'incorporata perde la legittimazione processuale

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 5 maggio 2022, n. 14228, sent.

Alla fusione per incorporazione si collegano effetti traslativi successori, quanto ai rapporti ed estintivi per la società incorporata. Se da un lato la società come insieme di rapporti prosegue, sotto l'egida di una differente organizzazione, dall'altro la società come ente si estingue e l'atto di fusione ne decreta la scomparsa dalla scena giuridica quale centro autonomo d'imputazione di situazioni giuridiche. Sicché con l'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese questa si estingue, attuandosi la successione a titolo universale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante. A tale effetto si riconnette anche la legittimazione attiva e passiva dell'incorporante in relazione ai rapporti originariamente facenti capo all'incorporata. Mentre quest'ultima, a causa della perdita della propria soggettività, per effetto dell'operazione di fusione e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, non possiede più alcuna legittimazione processuale attiva e/o passiva.

Per il tasso anti usura non si sommno interessi corrispettivi e di mora

Cass. Civ. - Sez. I - 5 maggio 2022, n. 14214, sent.

La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora.

Alla condanna dell'intermediario segue la restituzione dei titoli all'investitore

Cass. Civ. – Sez. I – 5 maggio 2022, n. 14178, sent.

In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza.

Manipolazione del mercato: la valutazione del danno

Cass. Pen. – Sez. V – 4 maggio 2022, n. 17789, sent.

In relazione al reato di manipolazione del mercato, di cui all'art. 185 T.U.F., delitto di condotta e di pericolo concreto, il giudizio di prognosi postuma, ex ante e in concreto, va effettuato dalla posizione dell'investitore ragionevole, così come definito dal considerando n. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, vale a dire dell'investitore che "basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente" e "occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente in questione, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari". Oltre alla verifica ex ante è anche possibile, a riscontro della prima e in modo mai autosufficiente, una verifica ex post sulla effettiva alterazione dei titoli, che se ragionevolmente coerente con le emergenze ex ante, può costituire un elemento sintomatico, di conferma della idoneità o della inidoneità della condotta a determinare l'alterazione del prezzo dei titoli quotati in borsa.