Procura speciale nel giudizio di cassazione: quali modalità di deposito?
15 Giugno 2022
La Corte di cassazione ha esaminato un ricorso in cui il ricorrente aveva depositato la procura speciale in copia cartacea, dichiarando che quella copia era conforme all'originale telematico in possesso del medesimo difensore.
Non risultava, tuttavia, che il documento originale fosse, come si dice, «nativo digitale». Né, del resto avrebbe, potuto esserlo, visto che sulla copia depositata dal ricorrente, attestata conforme all'originale, le sottoscrizioni erano autografe.
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente, in quanto il difensore aveva, in sostanza, depositato copia cartacea dell'originale cartaceo della procura, attestandone la conformità.
Secondo la Corte questa modalità di deposito della procura non risultava conforme alla disciplina applicabile al momento della proposizione del ricorso, anteriore all'entrata in vigore del PCT, in cui il processo di legittimità restava essenzialmente «analogico».
La natura «analogica» del giudizio di legittimità ha, invero, per conseguenza che le modalità di deposito della procura alle liti siano diverse a seconda delle modalità di conferimento della procura.
La prima eventualità è che la procura sia stata conferita su un supporto ab origine informatico (c.d. nativo digitale); in tal caso il ricorrente ha l'onere di depositare una stampa del documento con l'apposita firma digitale ed attestarne la conformità.
La seconda è che la procura sia stata conferita su carta, ovvero in formato analogico; in tal caso, l'onere di cui all'art. 369, comma secondo, n. 3, c.p.c., va assolto depositando l'originale della procura.
Nel caso di specie, la prima delle modalità non veniva in rilievo, in quanto la procura speciale era stata conferita su supporto analogico e non digitale; quanto alla seconda il difensore non aveva deposito l'originale della procura.
Deve poi escludersi, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, che il difensore munito di una procura conferita con un documento cartaceo potesse ricavarne un'immagine digitale, stamparla, attestarne la conformità all'originale e depositare quest'ultima in luogo di quello, per assolvere l'onere di cui all'art. 369, comma secondo, n. 3, c.p.c
Tale eventualità è esclusa dall'art. 83, comma terzo, c.p.c., dall'art. 16-decies d.l. 179/2012 e dall'art. art. 9, comma 1-bis, della l. 53/1994.
In definitiva, se il difensore possedeva una procura analogica, egli aveva l'obbligo di depositare l'originale, e non gli era consentito ratione temporis depositare l'immagine di esso firmata digitalmente, attestandone la conformità all'originale con dichiarazione autografa: per la semplice ragione che tale potere di attestazione non era previsto dalla legge.
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