Infrazionabilità dei crediti derivanti da un unico sinistro stradale

Redazione Scientifica
21 Giugno 2022

In tema di frazionamento delle pretese derivanti da un unico sinistro stradale, «il danneggiato che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché la condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario».

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante l'infrazionabilità del credito.

Nel caso in esame, l'attrice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la sua domanda al risarcimento dei danni materiali conseguiti a seguito di un tamponamento della propria vettura, chiedeva il risarcimento anche dei danni alla persona riportati a causa dello stesso sinistro stradale.

Il Tribunale di Lanciano, però, dichiarava l'improcedibilità della domanda per la violazione del principio di infrazionabilità del credito, ritenendo che l'attivazione di due distinti giudizi per il risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto integrasse un abuso del diritto.

L'attrice ricorre in Cassazione, affermando che i diritti tutelati dalle due azioni (danno auto e lesioni personali) siano distinti perché i loro elementi costitutivi sono in parte diversi.

La doglianza è infondata.

In tema di frazionamento delle pretese derivanti da un unico sinistro stradale, «il danneggiato che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché la condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario».

Inoltre, non integrano un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire il suddetto frazionamento «né la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi (…), né la semplice ricorrenza di presupposti processuali più gravosi per l'azione relativa ad una delle componenti del danno, soprattutto in caso di intervalli temporali modesti» (Cass. n. 8358/2020).

Nel caso di specie, l'interesse oggettivamente valutabile della ricorrente però non sussiste, essendo emerso che le conseguenze invalidanti dovute alle lesioni riportate nel sinistro stradale si erano già stabilizzate prima della proposizione della domanda relativa ai danni materiali, quindi secondo la Suprema Corte «non sussistevano ragioni oggettive che potessero fondare un interesse del creditore ad agire separatamente per il risarcimento dei danni alla persona».

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)