Cancellazione della trascrizione delle domande: può essere ordinata con provvedimento d’urgenza?

Redazione scientifica
21 Giugno 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 c.c., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 c.c., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove questa sia manifestamente infondata.

Secondo la Corte le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze segnalate sono plurime, nessuna priva di controindicazioni, e soprattutto nessuna costituzionalmente obbligata, neanche con riguardo a domande delle quali si assuma la manifesta infondatezza o il carattere emulativo. La scelta tra l'una e l'altra non può che competere al legislatore, trattandosi in definitiva di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario.

In primo luogo, l'attribuzione al giudice del potere di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda con un provvedimento d'urgenza darebbe al convenuto la possibilità di un'immediata reazione difensiva avverso una trascrizione che reputa ingiusta. Per altro verso, ciò comporterebbe un rischio elevato per il diritto di tutela giurisdizionale dell'attore, il quale potrebbe perdere l'effetto prenotativo della trascrizione sulla base di una cognizione sommaria e, quand'anche potesse trascrivere nuovamente la medesima domanda in conseguenza dell'esito favorevole del reclamo al collegio o del giudizio di merito, quell'effetto recupererebbe solo ex nunc, soccombendo quindi nei confronti di terzi che avessero trascritto o iscritto sullo stesso bene medio tempore. Occorrerebbe peraltro regolare specificamente il meccanismo anticipatorio, e forse coniare un incidente cautelare apposito, in quanto la tutela atipica ex art. 700 c.p.c. è rivolta ad anticipare gli effetti dell'accoglimento di una domanda di merito, laddove nel caso di specie gli effetti dei quali si chiede l'anticipazione sono quelli di una pronuncia di rigetto.

Potrebbe d'altro canto ipotizzarsi una modifica che elida il segmento «passata in giudicato», contenuto in fine del primo comma dell'art. 2668 c.c., con un effetto di allineamento tra questo e il terzo comma dell'art. 669-novies c.p.c., di modo che la cancellazione della trascrizione della domanda potrebbe essere anticipata rispetto alla formazione del giudicato, senza tuttavia rinunciare, nella prospettiva della tutela dell'attore, alla garanzia della cognizione piena. In tal caso, sarebbe tuttavia necessario regolare le conseguenze pubblicitarie di un'eventuale riforma o cassazione della sentenza contenente l'ordine di cancellazione, e stabilire a quali condizioni la domanda possa essere nuovamente trascritta dopo una sentenza di rigetto.

Infine, mentre l'introduzione di un vaglio giudiziale preliminare alla trascrizione, seppure non sia da escludere in linea teorica, determinerebbe un mutamento radicale del sistema pubblicitario delle domande, si possono immaginare anche soluzioni ulteriori, in linea con l'intervento legislativo di cui all'art. 2668-bis c.c., che ad esempio riducano la durata dell'efficacia della trascrizione e ne subordinino la rinnovazione ad una favorevole delibazione giudiziale cognita causa.

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