Legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante un periodo di congedo, svolge un'altra attività lavorativa
22 Giugno 2022
Con l'ordinanza n. 19321 del 15 giugno 2022, la Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato al lavoratore che, durante un periodo di congedo concesso per gravi motivi familiari, venga trovato a svolgere un'altra attività lavorativa ed ha rigettato il reclamo da quest'ultimo proposto in un separato procedimento poi riunito.
Il fatto
Un dipendente proponeva ricorso contro il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatogli perché, durante un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari, era stato trovato a svolgere attività nell'impresa di cui la moglie era titolare.
La Corte d'Appello rigettava tale domanda dichiarando legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato al lavoratore.
L'ordinanza
Secondo i Giudici di legittimità svolgere una diversa attività lavorativa in un periodo di congedo, qualificato come aspettativa per gravi motivi familiari, può comportare l'irrogazione della massima sanzione espulsiva.
La Cassazione rileva che la violazione di un espresso divieto posto dal contratto collettivo di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo familiare, costituisca indubbiamente un inadempimento del prestatore di notevole gravità.
Pertanto la Corte rigettava il ricorso del dipendente confermando la legittimità del licenziamento.
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