Nullità della notifica effettuata all'indirizzo che risulta unicamente da INIPEC

Redazione scientifica
22 Giugno 2022

Poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'Avvocatura Generale presso l'indirizzo PEC risultante dal ReGIndE.

È quanto stabilito dalla II sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2022, n. 19351.

La Corte di Cassazione ha ricordato a riguardo che «a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicchè non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE» (Cass. n. 30139/2017 e n. 13224/2018);

Inoltre, «il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)» (Cass. n. 3709/2019).

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)