Rettifica del valore di avviamento del ramo d'azienda ceduto con stima «ad hoc»

23 Giugno 2022

Ai fini dell'imposta di registro, la rettifica del valore di avviamento del compendio aziendale ceduto deve tener conto della relazione tecnica prodotta dal contribuente in cui sono evidenziati, da un lato, gli interventi necessari a ristabilire i minimi standard in fatto di sicurezza e confort dell'edificio in cui insiste l'attività e, dall'altro, le contingenze economiche-gestionali dell'ultimo triennio antecedente la cessione. Così si pronuncia la CTR per la Lombardia nella sentenza n. 451 dell'11 febbraio 2022.
Massima

Ai fini dell'imposta di registro, la rettifica del valore di avviamento del compendio aziendale ceduto deve tener conto della relazione tecnica prodotta dal contribuente in cui sono evidenziati, da un lato, gli interventi necessari a ristabilire i minimi standard in fatto di sicurezza e confort dell'edificio in cui insiste l'attività e, dall'altro, le contingenze economiche-gestionali dell'ultimo triennio antecedente la cessione.

Così si pronuncia la CTR per la Lombardia nella sentenza n. 451 dell'11 febbraio 2022.

Il caso

Una società cedeva ad altra s.r.l., con atto regolarmente registrato, un ramo d'azienda costituito da un parcheggio ad un prezzo complessivo di circa 8 milioni di euro corrispondente, quasi interamente, alla componente immobiliare.

L'atto veniva accertato dall'Agenzia delle Entrate che, instaurato il contraddittorio preventivo e all'esito dell'istruttoria endoprocedimentale, riconosceva la congruità del valore dichiarato per la componente immobiliare dell'azienda, rideterminando, invece, quello dell'avviamento. Le due società, cedente e cessionaria, non aderivano alla proposta dell'Ufficio che, conseguentemente, notificava distinti avvisi di rettifica e liquidazione richiedendo una maggiore imposta di registro. Entrambe le società impugnavano gli avvisi ricevuti contestando l'erronea determinazione del valore di avviamento.

Resisteva l'Amministrazione finanziaria che nelle proprie controdeduzioni rettificava in diminuzione il valore di avviamento.

I giudici di prime cure accoglievano solo parzialmente il ricorso nei limiti del valore rideterminato dall'Ufficio con la costituzione in giudizio. Le società impugnavano la sentenza.

La questione

La CTR osserva come i primi giudici avessero rideterminato il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta ipotizzando il «tempo di rimpiazzo dei beni facenti parte del complesso ceduto in 50 anni, lievemente superiore a quello considerato dalle società ricorrenti nonostante la perizia sullo stato degli immobili prodotta agli atti, tenuto conto dell'importanza della struttura e della sua ubicazione», senza però esplicitare né il motivo dello scostamento dall'elaborato acquisito agli atti del processo, né dando conto dei parametri di «importanza» ed «ubicazione» presi a riferimento.

La soluzione giuridica

Secondo la Commissione, invece, non si poteva prescindere dal considerare le criticità emerse dalla relazione tecnica della società che, analizzando lo stato di manutenzione del garage in questione, faceva emergere diverse carenze, dal punto di vista conservativo e manutentivo, in più parti dell'involucro edilizio esaminato. In detta relazione si dava atto della necessità di intervenire con «una cospicua e costosa prima check-list, di opere di ripristino funzionale dell'edificio, da effettuarsi per ricostituire quanto non funzionante o irrimediabilmente compromesso nel tempo». Tutti gli interventi descritti nella perizia, come da conclusioni del professionista incaricato, erano da considerarsi «imprescindibili per ristabilire i minimi standard in fatto di sicurezza e confort dell'attività/edificio». Inoltre, proseguono i giudici, nella stima dell'avviamento non potevano non considerarsi le contingenze economico-gestionali evidenziante dalla relazione tecnica nel triennio antecedente la cessione, contraddistinte da perdite, utili inadeguati, impegni di capitali che, rapportati ai ricavi, riflettevano verosimilmente una gestione inadeguata e sacrifici gravosi, in termini monetari, per costi plausibilmente riconducibili ad una impegnativa manutenzione dell'impianto.

Precedenti giurisprudenziali sulla rettifica di valore dell'azienda ceduta

In linea di principio con la sentenza qui commentata si era già pronunciata la stessa CTR lombarda (sent. 4549/2021) annullando, anche in questa occasione, la rettifica del valore del ramo d'azienda ceduto laddove non tenga conto delle passività inerenti qualitativamente e funzionalmente correlate all'attività di intermediazione bancaria.

La CTP di Milano (sent. 1076/2021) annullava la rettifica di valore dell'azienda compravenduta dovendosi tenere in considerazione le norme dell'ordinamento tributario che riconoscono la deducibilità delle passività inerenti l'azienda ceduta; per tale motivo, le indagini che l'AF deve compiere per il riconoscimento di dette passività devono tendere alla "perimetrazione" dell'azienda, intesa quale complesso unitario di fattori produttivi coordinati dall'imprenditore, per poi indirizzarsi sull'origine delle passività e sulle ragioni per la quale l'imprenditore ha ritenuto di dovervi ricorrere per finanziare l'attività di impresa: da un attento esame di questi elementi scaturisce la inerenza di ogni passività e la sua funzionalità in collegamento con le voci dell'attivo. La rettifica di valore dell'azienda ceduta, statuivano i giudici milanesi, è viziata qualora l'Ufficio non provi di aver effettuato un corretto esame di tale processo gestionale.

La CTR per la Lombardia (sent. 2700/2020) giudicava viziata la rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria del valore di un ramo d'azienda ceduto nella misura un cui la valorizzazione dell'avviamento era stata effettuata con scarsa aderenza alla singola concreta realtà aziendale, senza la possibilità di controllare il dato assunto a riferimento come redditività del settore, non essendo stata fornita alcuna indicazione delle imprese assunte a riferimento. I giudici non ritenevano condivisibili le giustificazioni addotte dall'Ufficio e basate su ragioni di privacy dal momento che si sarebbe trattato esclusivamente di palesare nella motivazione dell'avviso di liquidazione e rettifica dati pubblici relativi alle imprese-campione, quali dati desunti da visure camerali o bilanci pubblici.

La CTR per la Lombardia (sent. 1454/2020) rettificava il valore di cessione di un ramo d'azienda la cui stima era stata fondata dall'Ufficio esclusivamente sull'utilizzo di un programma operativo (RADAR), ovvero un software mediante il quale sarebbe possibile individuare il reddito medio conseguito dalle imprese svolgenti la medesima attività economica della società cedente. Tale stima, affermavano i giudici “del riesame, non rappresenta un metodo di valutazione adeguato se privo di elementi concreti, idonei ad attualizzare il valore rettificato oggetto della ripresa fiscale.

La CTR per la Lombardia (sent. 343/2020) annullava la rettifica di valore avendo l'Amministrazione finanziaria erroneamente impiegato una metodologia di calcolo basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, ma trascurando gli elementi differenziali dei rami d'azienda ceduti (4 punti vendita), omettendo di considerare l'incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale e peculiare dell'azienda oggetto di valutazione.

Con riferimento alle operazioni straordinarie, la CTR per la Lombardia (sent. 4556/2019) statuiva che il valore dell'avviamento, in quanto facente parte del conferimento, può essere trasferito al conferitario e costituisce un elemento patrimoniale attivo per il solo acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso e non può essere trattenuta dalla società conferente.

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