Droghe leggere e aggravante dell'ingente quantità: le Sezioni Unite confermano la soglia minima di due kg di THC
08 Giugno 2020
1.
A distanza di poco meno di un decennio dalla sentenza Biondidel maggio 2012, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono tornate a pronunciarsi sui presupposti applicativi della circostanza aggravante dell'ingente quantitàdi cui all'art. 80, secondo comma, d.P.R. 309/1990. La norma in questione prevede - come è noto - un sensibile aumento della pena prevista dall'art. 73 del Testo Unico (“dalla metà a due terzi”) quando “il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, senza tuttavia nulla dire in merito ai concreti parametri ai quali affidarsi per ritenere “ingente” il peso di una partita di droga: è dunque stato storicamente variabile l'ambito operativo di questa circostanza, la cui ratio risiede nell'esigenza di riservare pene più elevate in presenza di transazioni che - avendo ad oggetto notevoli quantità di droga - offendono in maniera sensibilmente più incisiva i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (la salute pubblica, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica), incrementando il livello di offerta degli stupefacenti e facendone calare (grazie ai maggiori quantitativi presenti sul mercato) il prezzo di scambio, così rendendone più agevole e più economico il reperimento da parte dei soggetti assuntori. La giurisprudenza meno recente aveva ritenuto di potersi riferire al mercato di destinazione dello stupefacente, nelle sue componenti spaziali (area di destinazione e consumo della sostanza), numerici (quantità di probabili o possibili consumatori) e temporali, ritenendo ingente la quantità di droga idonea a soddisfare le esigenze di un ipotetico mercato per un certo numero di giorni, secondo i bisogni di consumo di coloro che a quel mercato attingono. Il criterio non poteva tuttavia ritenersi soddisfacente, soprattutto per il riferimento ad un parametro assolutamente vago e dai labili confini – nonché estraneo alla lettera della legge - quale quello del “mercato”, di difficile se non impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine a disposizione del giudice. A far data dalla sentenza Primavera (Sezioni Unite, 21 giugno 2000, n. 17) si affermò l'orientamento che riteneva integrata l'aggravante tutte le volte in cui il quantitativo oggetto d'imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, fosse oggettivamente di notevole quantità, eccezionalmente superiore a quello usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale di riferimento, tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, conoscendo la realtà sociale del proprio territorio, veniva reputato in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. Anche questo criterio soffriva, in tutta evidenza, dei medesimi profili di criticità che avevano indotto ad abbandonare quello del “mercato di destinazione” (non pare esservi invero grossa differenza tra il concetto di “mercato” e quello di “ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera”): così, nel 2010, la Sesta Sezione della Suprema Corte affermò innovativamente il principio in base al quale non poteva ritenersi ingente un quantitativo, caratterizzato da un valore medio di purezza, inferiore a 2 chilogrammi di droghe “pesanti”, ed a 50 chilogrammi di droghe “leggere” (cfr. Cass. Sez. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 e, successivamente, nn. 12404, 27128, 30288 e 31351/2011). Poiché, a più riprese, tanto altri collegi della stessa Sesta Sezione, quanto altre Sezioni della Corte continuarono a statuire che “in tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2" (così testualmente sez. VI, n. 19085/2010), la questione, su impulso della Quarta Sezione (sez. IV, n. 9927/2011), fu nuovamente devoluta alle Sezioni Unite. Nella sentenza Biondi (24 maggio 2012, n. 36258) le Sezioni Unite, evidenziato il difetto di determinatezza delle fin qui illustrate opzioni ermeneutiche, operarono un raffronto tra la norma in oggetto e quella che prevedeva la (allora) circostanza attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del Testo Unico, ricavandone la conclusione che, mentre quest'ultima norma invita il giudice a prendere in considerazione parametri di diversa natura (il dato ponderale, quello qualitativo, i mezzi adoperati, le modalità della condotta, ecc.), l'art. 80 “fa riferimento solo alla quantità (<ingente>) della sostanza”, da valutarsi avendo ovviamente riguardo al dato ponderale del principio attivo, al netto del “materiale inerte di cui la sostanza risulti essere anche composta”. La soluzione al dilemma interpretativo relativo alla esatta individuazione dei presupposti applicativi della circostanza aggravante doveva allora essere “ricercata all'interno del sistema che, in tema di stupefacenti, la vigente legislazione ha approntato”, tenendo presente tanto la classificazione degli stupefacenti, suddivisi in differenti tabelle, quanto ilimiti quantitativi massimi previsti dal decreto del Ministro della Salute dell'11 aprile 2006, “oltre i quali le condotte descritte nel d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, sono considerate di regola penalmente rilevanti … Proprio dai riferimento al <sistema tabellare> e dal rilievo (diretto e riflesso) che esso ha nel sistema, si può e si deve trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità. Infatti, se il legislatore ha positivamente determinato la soglia - quantitativa, appunto - di punibilità (dunque un limite <verso il basso>), consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di ingente quantità (un limite, quindi, <verso l'alto>). Dunque, il dato quantitativo è determinante sia per stabilire (ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a) la soglia al di sotto della quale si presume l'uso personale, sia per la individuazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 (unitamente ad altri dati, parimenti valutabili da parte del giudice), sia per la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al dell'art. 80, comma 2”. Dopo aver ribadito la necessità di riferirsi non al mero dato ponderale, ma alla quantità di principio attivo e quindi alle dosi medie singole utilmente ricavabili (trattandosi di una sorta di “unità di misura rapportabile al singolo cliente/consumatore”), e dopo aver chiarito che l'individuazione di una siffatta soglia minima non avrebbe costituito usurpazione della funzione normativa (“si tratta invero .. di compiere una operazione puramente ricognitiva, che, sulla base dei dati concretamente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i dati tabellari, dati frutto di nozioni tossicologiche ed empiriche .., individui, sviluppando detti dati, una <soglia verso l'alto>, al di sopra della quale possa essere ravvisata la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2”), le Sezioni Unite conclusero nel senso che “sulla base dei dati affluiti a questa Corte, si può affermare che, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non può certo ritenersi <ingente>, un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia (espresso in mg nella tabella)”. Il dato fu ricavato analizzando le sentenze appositamente vagliate dall'Ufficio del Massimario: posto che il carattere di “eccezionalità” della condotta, meritevole di un deteriore trattamento sanzionatorio in quanto espressione di una maggiore pericolosità, deve costituire uno “strappo ad un criterio di (relativa) regolarità”, tenuto conto da un lato dei valori soglia individuati dal D.M. 11 aprile 2006 (750 mg. per la cocaina, 250 mg. per l'eroina, 500 mg. per l'hashish), dall'altro dei valori relativi alla purezza dello stupefacente rilevati dall'Ufficio del Massimario (“il grado di purezza delle sostanze cadute in sequestro ed esaminate dai consulenti tossicologici - come riportato nelle sentenze di merito prese in considerazione .. - è pari a oltre il 50% per la cocaina, al 25% per la eroina, al 5% per l'hashish”), il parametro ponderale individuato nelle citate sentenze del 2010 e 2011 della Sesta Sezione (2 kg. di principio attivo per le droghe “pesanti”, 50 kg. di principio attivo per le droghe “leggere”), fu meglio precisato facendo riferimento non al valore ponderale globale, ma alle cc.dd. dosi-soglia, “individuando .. in 2000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata l'aggravante della ingente quantità, atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali individuati come <medi> (rectius: non eccezionali) dalla giurisprudenza di merito”. Fu dunque affermato il seguente principio di diritto: “l'aggravante della ingente quantità .. non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata”. Il parametro numerico, empiricamente individuato dalla Corte grazie all'analisi dei dati processualia sua disposizione (operazione, questa, necessitata dal fatto che, in relazione ad un mercato oscuro e clandestino come quello della droga, gli unici dati di carattere obiettivo sono quelli che possono ricavarsi “dalla verità processuale, l'unica conoscibile dal giudice”), “definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la <ingente quantità> non potrà essere di regola ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice del merito”. Dunque, secondo la sentenza Biondi, la circostanza aggravante non è configurabile quando la quantità detenuta, avuto riferimento al principio attivo, sia inferiore a 2.000 volte il limite massimo espresso in milligrammi nel D.M. 11 aprile 2006, ossia a:
Accertato il superamento della soglia, il giudice deve comunque valutare – senza alcun acritico automatismo - se riconoscere o meno la circostanza aggravante, valorizzando quegli elementi concreti che siano idonei ad illustrare il più marcato disvalore della condotta in contestazione: nella più recente giurisprudenza di legittimità viene fatto riferimento ad indicatori quali la “elevata percentuale di principio attivo e la enorme quantità di dosi singole ricavabili, in grado di <invadere> una intera città di provincia in un sol giorno” (sez. III, n. 47978/2016), “la rilevanza .. della massiccia immissione nel mercato di sostanza stupefacente realizzata nell'arco di pochi mesi oggetto del monitoraggio investigativo” (sez. VI, n. 36209/2017), l'ingente numero di dosi ricavabili (sez. VI, n. 41700/2010), l'ampiezza del mercato di destinazione e la oggettiva eccezionalità del sequestro in relazione all'area di interesse (sez. VI, n. 543/2016), ovvero ancora l'elevato numero dei tossicodipendenti rifornibili (sez. IV, n. 49619/2016). 2.
Negli ultimi anni la stessa giurisprudenza di legittimità ha messo in discussione l'applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza Biondi. Per un verso si è rilevato che le Sezioni Unite si sono pronunciate prima che la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale rivoluzionasse il quadro normativo, cancellando la novella introdotta dalla L. 49/2006 e ripristinando l'assetto già delineato dal d.P.R. 309/1990: ci si è dunque chiesti se quel principio possa ritenersi coerente con il ripristinato sistema penale degli stupefacenti, soprattutto laddove prevede l'applicazione di un moltiplicatore identico per ogni tipo di droga, in maniera apparentemente distonica rispetto ad una norma incriminatrice che è tornata ad assegnare risposte sanzionatorie differenti alle condotte relative alle droghe “pesanti”, rispetto a quelle relative alle droghe “leggere” (in termini cfr. sez. III, n. 1609/2015). Per altro verso si è evidenziato l'errore commesso nella sentenza Biondi, nella parte in cui, nel riportare i dati del Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, si è fatto riferimento, in relazione alle droghe “leggere”, al quantitativo massimo detenibile risultante da un decreto ministeriale medio tempore annullato dal giudice amministrativo: “la Corte - ha rilevato sez. III, n. 47978/2016, poi seguita tra le altre da sez. III, n. 14214/2017 e sez. IV n. 36209/2017 - ha attinto il dato dal D.M. 11 aprile 2006, nella versione modificata dal D.M. 4 agosto 2006, art. 1, che aveva innalzato il moltiplicatore della dose media singola (25 mg) elevandolo a 40 volte. Sennonché, il D.M. 4 agosto 2006 è stato annullato dal Tar Lazio, Sez. Terza quater, con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007, riportando il quantitativo di principio giornaliero massimo nella misura degli originari 500 mg. Ne consegue, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza Sez. U, Biondi, che, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell'annullamento del D. M. 1 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante .. deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%)”. La Quarta Sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 38635 del 10/19 settembre 2019, ha conseguenzialmente rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: se, con riferimento alle cd. "droghe leggere", la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150. Nell'esaminare il ricorso per cassazione dell'imputato, condannato per avere illecitamente coltivato 1.087 piante di canapa indiana, i giudici di legittimità hanno richiamato l'orientamento – per vero rimasto minoritario - espresso dalle sentenze nn. 1609 e 12532/2015 della Terza Sezione, “secondo cui l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite dovrebbe ritenersi superata, in quanto essa si rapporterebbe al sistema tabellare che il D.L. n. 272 del 2005, art. 4-vicies ter, convertito con modificazioni nella L. n. 49 del 2006 .., aveva introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3), un'unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti”. La determinazione dei presupposti per l'applicazione della aggravante della ingente quantità non può, secondo questo orientamento, prescindere dalla mutata impostazione normativa: “invero, il nuovo quadro legislativo formatosi, che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra, appare difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque <automatica> dell'aggravante dell'ingente quantità”. Secondo l'opposto e prevalente orientamento, venuto a consolidarsi dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 del Testo Unico, gli approdi ermeneutici della sentenza Biondi devono invece ancora oggi trovare applicazione, sia perché è attualmente in vigore il decreto ministeriale che ha introdotto i parametri quantitativi utilizzati per il calcolo del valore-soglia, sia perché il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è perfettamente compatibile con l'odierno quadro normativo, poiché, pur essendosi in presenza di un moltiplicatore unico ed identico per tutte le sostanze stupefacenti, esso interviene su un dato numerico (il quantitativo massimo detenibile come individuato dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006) diverso per ogni tipo di droga. L'ordinanza di rimessione ha altresì dato atto del recente orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità in relazione alle droghe “leggere”: “in alcune sentenze si è invero statuito che l'aggravante della ingente quantità … non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo sia inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006. Si è evidenziato che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la citata sentenza n. 36258 del 2012 in conseguenza dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. droghe <leggere>, aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal D.M. 11 aprile 2006, nella misura di 1000 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg. In senso contrario e conformemente alla sentenza impugnata, si è invece sostenuto che in tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1-bis, come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 …, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità … mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 4, n. 55014 del 15/11/2017, Rv. 271680 - 01)”. Ravvisato il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ne è stato dunque devoluto l'esame alle Sezioni Unite. 3.
Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'udienza del 30 gennaio 2020. 4.
All'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2020, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
Con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo. 5.
La sentenza Polito, n. 14722/2020, è stata depositata il 12 maggio 2020. Dopo aver sinteticamente ripercorso l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali relativi alla circostanza aggravante in parola (mercato illecito di riferimento; ambito territoriale nel quale opera il giudice del fatto; criterio ponderale introdotto dalla sentenza n. 20119/2010; criterio aritmetico affermato dalla sentenza Biondi), ed il parallelo e frenetico mutare del generale quadro normativo di riferimento (legge 49/2006; decreto ministeriale 11 aprile 2006; sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale; legge n. 79/2014), le Sezioni Unite si sono occupate del primo quesito, non mancando di rilevare che il denunciato contrasto giurisprudenziale si era oramai da tempo sopito (“si deve qui subito precisare come questo filone interpretativo, il quale vede il suo leading case in Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259397, si sia sviluppato attraverso alcune decisioni, anche graficamente sovrapponibili, per un assai ristretto periodo di tempo … e che il contrasto sia stato interamente e definitivamente riassorbito dalla giurisprudenza successiva, univocamente orientata, come si vedrà, nel confermare la persistente validità dei principi affermati dalle Sezioni Unite Biondi”). Il massimo consesso nomofilattico ha evidenziato che il passaggio dal generico principio di diritto della sentenza Primavera al criterio aritmetico elaborato dalla sentenza Biondi, non era stato in alcun modo né originato né influenzato dai mutamenti normativi che avevano in quegli anni interessato il testo dell'art. 73 del Testo Unico, né alcun condizionamento era derivato dalla intervenuta classificazione di tutte le sostanze stupefacenti nell'unica tabella prevista dalla l. n. 49/2006: alla base dei principi statuiti dalla sentenza Biondi vi era stata, unicamente, l'avvertita “necessità di elaborare un'interpretazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, maggiormente aderente al principio costituzionale di determinatezza”. Allo stesso modo, la “rinnovata differenziazione della pena comminata a seconda del tipo di sostanza oggetto del reato”, riaffermatasi nel 2014 a seguito del travolgimento del sistema repressivo introdotto dalla l. n. 49/2006, e l'intervenuta trasformazione del fatto di lieve entità in ipotesi autonoma di reato, non avevano spiegato alcun “effetto ermeneutico” sulla individuazione dei parametri operativi della circostanza aggravante in oggetto. Inoltre, il sotto-sistema al quale la sentenza Biondi aveva fatto riferimento, quello del quantitativo massimo detenibile, come individuato dal D.M. 11 aprile 2006, «è rimasto inalterato dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge "Fini Giovanardi" ed il varo della riforma». Infine, hanno rilevato le Sezioni Unite, l'orientamento rimasto minoritario non si è mai peritato di indicare una valida alternativa ermeneutica al criterio individuato dalla sentenza Biondi, «limitandosi ad assegnare genericamente al giudice di rinvio la ricostruzione di un criterio alternativo, così tornando a rendere “vaga” una norma “elastica” alla quale l'interpretazione sistematica delle Sezioni Unite ha dato concretezza e determinatezza». Dunque, e conclusivamente, deve essere «escluso ... che sia individuabile quello che, con formula invero generica, l'indirizzo minoritario definisce “accresciuto tasso di modulazione normativa”», e deve essere affermata la perdurante validità dei principi e dei criteri statuiti dalla sentenza Biondi: «a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90». In relazione al secondo quesito sottoposto al suo vaglio, la sentenza Polito ha preso le mosse dalla segnalata “imprecisione contenuta nella sentenza ... Biondi”, che aveva fatto riferimento ad un valore soglia di principio attivo di 1.000 milligrammi, senza considerare che, già da qualche anno, il provvedimento amministrativo che aveva raddoppiato quel valore (D. M. 4 agosto 2006) era stato annullato dal Tar Lazio con sentenza n. 2487/2007: mentre, nei primi anni successivi alla sentenza Biondi, il moltiplicatore era stato applicato al valore corretto (500 milligrammi di principio attivo) indicato dal D. M. 11 aprile 2006 per le droghe “leggere”, «a far data da Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016 ... tale indirizzo è stato tuttavia integralmente sostituito da altro .., secondo il quale, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza Biondi, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo “leggero” al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, “deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%)”». Dopo aver dato atto che questo orientamento si era nel tempo talmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, da divenire sostanzialmente univoco (“il contrasto segnalato dalla sezione rimettente può ben definirsi diacronico e considerato ormai riassorbito”), le Sezioni Unite hanno ritenuto di condividerlo, “perché aderente al reale contenuto dell'analisi effettuata dalla sentenza Biondi del 2012 come riferita alle caratteristiche oggettive della sostanza (qualità, quantità, concentrazione) idonee a rendere applicabile l'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90”. Ed invero, la sentenza Polito ha evidenziato che “detta analisi, svolta come già precisato su dati giudiziari empirici, ma altamente dimostrativi del fenomeno, si è sviluppata da parte delle Sezioni Unite dapprima commisurando il dato oggettivo delle quantità di stupefacente alle quali attribuire - secondo la verifica effettuata in concreto da un osservatorio privilegiato - rilievo ponderale tale da poter integrare il valore minimo per la configurabilità della circostanza aggravante de qua; e quindi, in successione logica e partendo dalla premessa teorica della fissazione normativa della quantità massima detenibile, individuando un moltiplicatore di questa che consentisse di ricostruire e rappresentare in termini numerici proprio quel valore ponderale minimo come determinato attraverso l'esame dell'esperienza giudiziaria”. Dunque, secondo il ragionamento seguito dalla sentenza Biondi, «è venuta prima la verifica delle quantità definibili ingenti (significativo il riferimento esemplificativo ai 50 kg. di “droghe leggere”) e poi quella dei numeri atti a rappresentarle, sicché l'evidente errore di lettura del D.M. quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non può inficiare in alcun modo l'accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo per ricostruirlo secondo i principi espressi in sentenza; e che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola (20 divenuto 40 e poi tornato 20) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empirico di questa (2000 o 4000) poco importa, perché il risultato aderente all'esito dell'indagine induttiva delle Sezioni Unite cristallizzato nella sentenza Biondi è che la soglia minima perché si possa intendere ingente una quantità di “droga leggera” è di 2 kg. di principio attivo». È stato, conclusivamente, affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo”. Se si pone attenzione al solo principio di diritto affermato dalla sentenza Biondi, il recente e maggioritario orientamento infine sposato dalla sentenza Polito non appare del tutto giustificato, atteso che, all'esito di una “valutazione statistica” definita approssimativa e poco rigorosa, le Sezioni Unite del 2102 avevano ritenuto di dover individuare un moltiplicatore unico, valido per tutte le sostanze stupefacenti per le quali il decreto ministeriale 11 aprile 2006 aveva individuato il quantitativo massimo detenibile. Tuttavia, occorre considerare che nella “valutazione statistica” relativa alle droghe “leggere”, la sentenza Biondi aveva espressamente indicato come “discrimen quantitativo” quello dei 50 chilogrammi di sostanza, e come “grado di purezza delle sostanze cadute in sequestro ed esaminate dai consulenti tossicologici” il 5%: è, dunque, evidente che i parametri utilizzati avrebbero dovuto portare all'individuazione di un valore-soglia per le droghe “leggere” pari a 2,5 chilogrammi di principio attivo, equivalenti a 100.000 dosi medie singole da 25 milligrammi. Da questo angolo visuale, dunque, il “raddoppio” operato per la prima volta dalla sentenza n. 47978/2016, poi confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ed infine fatto proprio dalla sentenza Polito, è da reputarsi addirittura insufficiente a ristabilire l'ordine dei valori al quale la sentenza Biondi aveva inteso fare riferimento. Infine, come si è già segnalato, la sentenza in commento ha ribadito che, mentre al di sotto dei due chilogrammi di principio attivo non è mai possibile ritenere sussistente la circostanza in parola (cfr., per un caso pratico, proprio quello oggetto della sentenza Polito, relativo a coltivazione di piante di cannabis dalle quali erano stati complessivamente ricavati kg. 1,7 di THC: la sentenza di condanna è stata, infatti, annullata senza rinvio, limitatamente al riconoscimento dell'aggravante), il superamento del valore soglia individuato dalle Sezioni Unite non innesca alcun automatismo: ha in proposito evidenziato la sentenza in commento che “il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza Biondi per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come peraltro nella stessa espressamente affermato, non determin(a) automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta ed al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico; e che il giudice, nell'esercizio del potere di valutazione in concreto cui è tenuto possa valorizzare, per corroborare il dato rappresentato dal superamento del limite, tutti quegli elementi di fatto mirati a considerare la realtà specifica che già la giurisprudenza, in assenza di specifici parametri quantitativi, aveva individuato anteriormente all'elaborazione alle Sezioni Unite del 2012 quali indici di per sé esaustivi della ricorrenza dell'aggravante (Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Aquino, Rv. 259753; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, n.m. sul punto; per una sintesi, Sez. 3, n. 37530 del 11/07/2019, Fagbemi, n.m.)”. |