Le Sezioni Unite individuano il criterio per definire la natura definitiva o non definitiva di una sentenza
24 Giugno 2021
Questione controversa
La questione oggetto di rimessione al Primo Presidente affinché venga valutata l'opportunità di sottoporla all'attenzione delle Sezioni Unite nasce dalla seguente vicenda: gli eredi del donante convenivano in giudizio il donatario al fine di domandare: la risoluzione della donazione effettuata dal de cuius, la condanna alla restituzione del bene donato ed il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale, anteponendo la formula «non definitivamente pronunciando» al dispositivo, dichiarava con sentenza la risoluzione della donazione, condannava il convenuto a rilasciare il bene e statuiva in ordine alle spese di lite; con separata ordinanza, disponeva per la prosecuzione del giudizio. Con successiva sentenza, il Tribunale condannava il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli eredi, oltre che al pagamento delle spese di lite per l'attività processuale svolta successivamente alla prima sentenza. Il convenuto, che aveva formulato riserva di impugnazione avverso la prima sentenza, provvedeva ad impugnare entrambe le decisioni. La Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto contro la prima sentenza sostenendo che tale pronuncia era da qualificarsi nei termini di sentenza definitiva, con conseguente tardività dell'appello proposto. A tal proposito, la Corte richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di distinguere tra sentenze definitive e non definitive, occorre aver riguardo ad un criterio meramente formale, nel senso che ad essere qualificata come non definitiva sarebbe esclusivamente la sentenza che non adotti un formale provvedimento di separazione ovvero non provveda a liquidare le spese di lite. Nel caso di specie, proprio la statuizione in merito alle spese, contenuta nella prima sentenza, sarebbe, dunque, valsa a qualificarla come definitiva. L'appellante proponeva allora ricorso per cassazione mediante il quale denunciava, in particolare, la nullità della decisione di seconde cure nella parte in cui aveva ritenuto che la prima sentenza pronunciata dal Tribunale fosse passata in giudicato. Il ricorrente rilevava come tale sentenza fosse stata qualificata come non definitiva dall'estensore, dinanzi al quale era, poi, stata ritualmente formulata la riserva di impugnazione. La Sezione seconda della Cassazione ritenendo che il contrasto tra i criteri formali della liquidazione delle spese di lite e della separazione delle cause, da un lato, e l'espressa qualificazione data alla sentenza dal giudice, dall'altro, ponesse una questione di massima di particolare importanza ha chiesto al Primo Presidente di valutare se disporre una pronuncia a Sezioni Unite. Orientamenti contrapposti
La Corte è chiamata, dunque, a stabilire quali sono i criteri per l'individuazione della natura definitiva o meno della sentenza e gli effetti della riserva di impugnazione differita, ove sussista un contrasto tra gli indici di carattere formale (nella specie tra la qualificazione del provvedimento come non definitivo, la separazione del giudizio e la contestuale pronuncia sulle spese). La questione riveste particolare importanza per i suoi riflessi sul piano pratico: se, infatti, la parte qualifica erroneamente una pronuncia come non definitiva, riservando l'appello contro la stessa invece di impugnarla immediatamente nei termini di cui agli artt. 325 e 327c.p.c., l'impugnazione proposta in via differita non potrà che essere tardiva e, dunque, inammissibile. A tale riguardo, tuttavia, il nostro codice di rito non fornisce una chiara definizione di sentenza non definitiva. L'art. 340 c.p.c., nel delimitare l'ambito applicativo della riserva facoltativa di appello, si limita, infatti, a menzionare le pronunce di cui agli artt. 278 e 279, n. 4), c.p.c. In particolare, il tenore dell'art. 279 c.p.c. discorre, in senso generico, di pronuncia che non definisce il giudizio ed impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. La genericità di tale previsione ha sollecitato l'intervento della giurisprudenza di legittimità, da sempre impegnata nello sforzo di identificare criteri certi per distinguere tra sentenze definitive e non. La pronuncia in esame altro non rappresenta se non l'ultimo episodio di tale percorso. Sul punto, infatti, si sono già pronunciate in passato anche le Sezioni Unite e non in una sola occasione. Secondo un orientamento, di carattere formale, in caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva e, come tale, può essere oggetto di riserva di impugnazione, qualora non disponga la separazione delle cause e non provveda sulle spese relative alla domanda od alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio: la definitività della sentenza, in altri termini, esige un espresso provvedimento di separazione ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e, quindi, implica necessariamente la separazione medesima (cfr. Cass. civ., sez. un., 1 marzo 1990, n. 1577). L'indirizzo - nel permanere di un certo contrasto all'interno della giurisprudenza - è stato successivamente ribadito da altre pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 711 e Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 712). La Corte ha esteso, poi, il criterio formale di identificazione anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione, evidenziando l'esigenza di tutelare l'affidamento della parte, ingenerato appunto dalla presenza di indici di carattere formale (cfr. Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441; nello stesso senso, Cass. civ., 19 dicembre 2013, n. 28467; Cass. civ., 9 agosto 2016, n. 16829). Pertanto, seguendo il criterio formale tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi idonei a qualificare una sentenza come definitiva sarebbero la presenza di un provvedimento di separazione della causa decisa rispetto alle altre cumulate ovvero la liquidazione delle spese di lite relative a quella causa. Tali elementi, tuttavia, appaiono idonei ai fini della qualificazione della sentenza solo nei casi in cui manchi una formale qualificazione da parte dello stesso giudice. In caso di contrasto tra indici di carattere formale, come nel caso in esame in cui sono presenti sia la liquidazione delle spese e la separazione delle cause sia la qualificazione di sentenza non definitiva da parte del giudice, sorge il dubbio su quale criterio debba prevalere. Ci si chiede, dunque, se debba prevalere l'espressa qualificazione data dal giudice alla propria decisione, rendendo, quindi, recessivi i diversi indici formali della liquidazione delle spese e della separazione delle cause, destinati, dunque, ad un ruolo sussidiario ed idonei a risolvere il dubbio solo in assenza di un'espressa manifestazione del giudice, ovvero se debba pervenirsi ad una soluzione di segno opposto. Va tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha spesso fatto riferimento al c.d. principio dell'apparenza, aderendo al quale dovrebbe riconoscersi prevalenza, nell'individuazione della natura di una sentenza, alla qualificazione fornita dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza: tale approccio valorizzerebbe al massimo l'istanza di tutela dell'affidamento delle parti. Non sono mancate, infatti, pronunce in cui la Corte ha sostenuto che la consapevole ed espressa qualificazione della sentenza come non definitiva operata dal giudice abbia ingenerato nelle parti il ragionevole convincimento circa tale natura e la conseguente ammissibilità della riserva di impugnazione (cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2011, n. 29829; in senso conforme Cass. civ., 22 marzo 2017, n. 7243). La Cassazione ha, infatti, affermato che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento adottato assume rilevanza la forma adottata dal giudice ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2011, n.390; in senso conforme Cass. civ., 26 maggio 2017, n. 13381; Cass. civ., 26 aprile 2010, n. 9923). Tale principio condurrebbe ad un contemperamento di quello, opposto, di c.d. prevalenza della sostanza sulla forma, secondo il quale la qualificazione di un provvedimento dipenderebbe dal suo contenuto, a prescindere dalla sua qualificazione formale. L'ordinanza in esame rileva, dunque, di non voler rimettere in discussione la validità del principio dell'apparenza, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della certezza del regime impugnatorio, ma di voler sollecitare l'individuazione della regola alla quale attenersi nel caso in cui nello stesso provvedimento si riscontrino indici di carattere formale, idonei, quindi, ad ingenerare l'affidamento del terzo, in contrasto tra loro, al fine di accertare quale abbia carattere decisivo e quale, invece, sia destinato ad essere recessivo. Da ultimo, il provvedimento di rimessione sollecita le Sezioni Unite ad affrontare la questione in esame con specifico riguardo alla materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni, riguardo alle quali si potrebbe prospettare l'opportunità di discostarsi dall'orientamento formalistico di cui si discorre. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che la sentenza che approva il progetto di divisione ha natura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, dato che risolve tutte le questioni ad essa relative, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l'omessa pronuncia sulle spese del giudizio, discostandosi in tal modo dall'orientamento di carattere formale poc'anzi indicato (cfr. Cass. civ., 26 luglio 2016, n. 15466). Ciò varrebbe, però, solo nell'ipotesi in cui la sentenza sciolga la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento avrebbero natura non definitiva e sarebbero suscettibili di riserva di appello. L'approccio formalistico, che nega carattere definitivo a tale pronuncia, condurrebbe, infatti, il giudizio di divisione ad una situazione di stallo, data dalla circostanza che il giudice della divisione può procedere all'estrazione a sorte dei lotti, ex art. 789 c.p.c., solo una volta che le contestazioni al progetto di divisione siano state decise con sentenza passata in giudicato, per cui qualificare quest'ultima come non definitiva e consentire alla parte di formulare avverso la stessa riserva di gravame significherebbe impedirne il passaggio in giudicato e, in definitiva, bloccare le operazioni di divisione. Qualificando, invece, come definitiva tale sentenza, la parte sarà onerata ad impugnare immediatamente il provvedimento, al cui passaggio in giudicato sarà possibile dare seguito alle operazioni divisorie. Rimessione alle Sezioni Unite
La seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sollevando una questione di diritto in tema di impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti. In particolare, ha chiesto una nuova considerazione della questione relativa ai criteri per l'individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, agli effetti della riserva di impugnazione differita, ove sussista un contrasto tra gli indici di carattere formale (nella specie tra la qualificazione del provvedimento come non definitivo, la separazione del giudizio e la contestuale pronuncia sulle spese). L'ordinanza sollecita, altresì, la verifica delle soluzioni in relazione alla specifica materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni, per i quali prospetta l'ipotesi dell'opportunità di adottare una soluzione non in linea con l'orientamento consolidato che attribuisce rilevanza al criterio dell'apparenza e dell'affidamento del terzo. Soluzione
Le Sezioni Unite sono state dunque chiamate a risolvere il contrasto venutosi a creare tra le decisioni favorevoli ad un approccio c.d. sostanzialista, secondo cui è l'autonomia e sufficienza della pronuncia del giudice rispetto alla singola domanda cumulata a determinare la sua qualificazione come definitiva e quelle propense ad una soluzione c.d. formalista, che valorizza gli indici esteriori ritenuti esplicativi della definitività. Per le S.U., nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d'impugnazione differita, qualora il giudice adito non abbia disposto la separazione, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5), c.p.c., e non abbia provveduto sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 711 e n. 712). La giurisprudenza conferma, dunque, la prevalenza del criterio formale (omessa separazione delle cause, omessa statuizione sulle spese) per l'identificazione delle sentenze non definitive, a presidio della garanzia di certezza e della tutela dell'affidamento che la presenza di indici di carattere formale ingenera nelle parti. Il criterio sostanziale presenta, invece, evidenti limiti sotto il profilo della tutela dell'affidamento, non offrendo un criterio certo ed univoco di distinzione, finendo con l'esporre la parte soccombente al rischio di perdere il diritto a impugnare. Al pari degli indicatori menzionati, assume carattere formale anche l'espressa qualificazione della sentenza da parte del giudice come definitiva o non definitiva. Chiarito ciò, i giudici rilevano come l'utilizzo di tali criteri non appare tuttavia dirimente nel caso in esame, in quanto si palesa un contrasto tra indici formali: da un lato, l'espressa qualificazione da parte del giudice della sentenza come non definitiva, dall'altro, la regolamentazione delle spese, significativa della separazione della causa e, quindi, della definitività della sentenza. Escluso il ricorso ad indici di carattere sostanziale, in virtù della salvaguardia delle esigenze di certezza e di affidamento, i giudici individuano una ragione giustificatrice di sistema che, in caso di contrasto tra indici formali, consente alla parte soccombente l'accesso all'impugnazione. Essa è ravvisabile nell'art. 24 Cost. e nell'esigenza di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva (cfr. Corte cost., 9 aprile 2019, n. 75). A garanzia dell'effettività della tutela offerta dal processo, dunque, non resta che privilegiare, in presenza di un contrasto irriducibile tra indici formali di segno opposto intrinseci al provvedimento giurisdizionale che si traduca in una irrisolvibile ambiguità per la parte soccombente, la soluzione che consenta alla stessa l'esercizio nel caso concreto del potere di impugnazione, altrimenti irrimediabilmente compromesso, riconoscendo l'ammissibilità dell'appello proposto mediante riserva. Pertanto, le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva».
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