Mancata trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso per cassazione

Francesco Bartolini
29 Novembre 2021

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sulla necessità, o meno, di trascrizione sulla copia notificata al controricorrente per cassazione della procura speciale. La Corte ha affermato che il ricorso incorpora il mandato che sia scritto a margine o in calce e che pertanto ciò che rileva è che la procura esista sull'originale dell'atto.
Questione controversa

Nella vicenda di specie il mandato difensivo era stato apposto a margine del ricorso. La copia notificata alla parte evocata in giudizio non conteneva la trascrizione della procura e recava la sola dicitura «Vi è procura speciale». I controricorrenti avevano con un primo motivo (poi ritenuto assorbente di altri) eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto della necessaria procura speciale in quanto non riportata nell'atto ad essi notificato. Si è replicato all'eccezione deducendosi: che la procura non deve essere notificata alle controparti in quanto può essere contenuta in un foglio o parte o in un atto separato; che la dicitura a margine rendeva certa l'esistenza del mandato per l'attestazione di conformità tra originale e copia ad opera dell'ufficiale giudiziario; e che della ritualità dell'originale poteva esser presa conoscenza mediante l'esame del documento depositato in cancelleria.

Orientamenti contrapposti

Per un orientamento che le Sezioni Unite hanno definito tradizionale, la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso è necessaria quale unica modalità idonea a render certa l'anteriorità del rilascio del mandato rispetto alla notifica del ricorso stesso. Poiché ai sensi dell'art. 137 c.p.c. la notifica dell'impugnazione si esegue mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto impugnatorio, se la copia non contiene la procura deve presumersi che ne difetti anche l'originale, sin da prima o nel momento della notifica: senza che tale presunzione possa ritenersi vinta dalla constatazione che la procura a margine figuri nell'originale depositato in cancelleria, dal momento che ciò dimostra solo il conferimento della procura ma non anche che tale conferimento è anteriore alla notifica. L'originale viene depositato dopo la notifica e si tratta di dimostrare che prima di eseguire questa il ricorso era stato redatto dall'avvocato cassazionista munito di regolare procura. Questa dimostrazione non può essere fornita dall'avvocato stesso perché egli può certificare soltanto la sottoscrizione della parte, non anche la data di rilascio del mandato. Perciò, solo la trascrizione nella copia notificata prova (oltre alla specialità del mandato) che la procura è stata conferita prima della notifica. All'omessa trascrizione consegue l'inammissibilità dell'impugnazione.

Molteplici decisioni hanno ritenuto che, ferma restando la necessità dell'anteriorità o contemporaneità del rilascio del mandato difensivo con riguardo alla notificazione del ricorso all'intimato, non è richiesta l'integrale trascrizione della procura nella copia notificata all'altra parte: ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi univoci, alla certezza che essa sia stata conferita prima della notificazione. Il principio così posto è stato applicato in fattispecie che hanno dato luogo a individuazioni diverse della nozione di «altri elementi»” doneamente utilizzabili. Si sono, di volta in volta, considerate sufficienti, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, la sua apposizione a margine del ricorso originale; la nota sulla copia notificata che attesti la presenza del mandato rilasciato sull'originale del ricorso; la trascrizione della procura nella copia pur se sprovvista della firma del ricorrente e della relativa autenticazione; la menzione della procura nell'intestazione dell'atto; l'impiego della formula «giusta mandato a margine del presente atto» o «vi è mandato a margine dell'originale»; la risultanza dalla relata di notifica del ricorso attestante che il mandato era stato conferito in data almeno coeva a quella della notifica stessa; l'impiego delle formule suddette anche se non accompagnate dalla dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di aver eseguito la notifica su istanza dei ricorrenti e del loro procuratore.

Rimessione alle Sezioni Unite

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha ritenuto di dover demandare alle Sezioni unite l'indicazione di criteri da seguire per la decisione a superamento di ripetuti contrasti interpretativi. E in proposito ha formulato tre quesiti:

a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria;

b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia;

c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato.

Soluzione

Le Sezioni unite hanno attribuito decisiva rilevanza ad un orientamento interpretativo sul quale la Corte remittente non si era attardata ma che già costituiva frutto di riflessione in alcune decisioni. Occorre, si era da queste affermato, considerare in modo diverso la specialità della procura per il ricorso per cassazione dalla specialità cui si riferisce l'art. 83 c.p.c. con generico riguardo agli atti del processo. Il ricorso al giudice di legittimità se ne differenzia perché incorpora l'atto sostanziale di conferimento del mandato. Questa incorporazione fornisce prova della sussistenza del requisito della specialità dell'atto: ricorso e procura formano materialmente un corpo unico tra loro. La medesima incorporazione comporta, inoltre, che se la formula della procura riportata a margine o in calce del ricorso manca della data, alla procura deve essere attribuita la data del ricorso, di cui essa è parte materiale. L'unitarietà dei due atti fornisce dunque la prova sia del requisito di necessaria specialità e sia di quello dell'anteriorità del conferimento dell'incarico rispetto alla notifica all'intimato.

L'incorporazione riunisce due elementi di natura diversa, l'uno dei quali (il ricorso) processuale. Ciascuno di essi, utilizzato da solo, non produrrebbe reali effetti nel processo: il ricorso privo di procura speciale al suo interno sarebbe inammissibile mentre la procura non apposta in calce o a margine di un atto del processo non avrebbe l'idoneità a fargli produrre effetti. La citata incorporazione fa sì che la data del ricorso (del controricorso, dell'ulteriore ricorso che diventa ricorso incidentale) sia anche la data del conferimento della procura. Poiché il ricorso nasce dopo la sentenza a cui si riferisce e prima della propria notifica, la sua data viene condivisa dalla procura, la quale, pertanto, non è foriera di conseguenze di inammissibilità per l'iniziativa della parte che l'ha rilasciata. Su questa inammissibilità incide soltanto l'originale, cui controparte, per eccepire la mancanza della procura speciale o vizi di questa differenti da quello temporale, ha la possibilità di accedere dopo il deposito.

La Corte ha avvertito che occorre tener conto del sopravvenuto processo telematico, nel cui contesto le regole esplicitate sono destinate a subire una profonda evoluzione. Per quanto valga ha riassunto le conclusioni raggiunte nel seguente principio di diritto:

«L'incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultima alla procura medesima, per cui si presume che essa sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale».

Il principio così enunciato ha fornito soluzione ai tre quesiti formulati dalla Corte remittente. Al caso della procura rilasciata su foglio separato provvede l'art. 83 c.p.c. con il disporre che essa si ritiene conferita in calce se il foglio è congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, così tornandosi alla regola di cui al citato principio in diritto. E il medesimo art. 83 provvede per la fattispecie di rilascio su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale: anch'esso da congiungersi all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici appositamente predisposti.

Le Sezioni unite affermano, per incidens, che l'interpretazione così avvalorata implica un modo di intendere la normativa che conduce all'abbandono dell'atteggiamento di rigore divenuto ormai inadatto ad un'epoca divenuta maggiormente sensibile a principi costituzionali e sovranazionali riconducibili al paradigma dell'effettività della tutela giurisdizionale (in proposito la motivazione richiama S.U. 1 giugno 2021 n. 15177).

Il commentatore può aggiungere una considerazione che avvalora questa valutazione di adesione ad esigenze maturate nel tempo. La Corte europea CEDU ha di recente sanzionato l'eccessivo formalismo adottato dalla Corte di cassazione nella decisione dei ricorsi (sent. 29 ottobre 2021, n. 55064/11) ed ha invitato il giudice nazionale a fare riferimento alle rivendicazioni delle parti interessate al fine di non trasgredire alla regola per cui ogni persona ha diritto a un processo equo (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo). La pronuncia riguarda questioni diverse da quella oggetto della sentenza delle Sezioni unite, essendo relativa alla così detta autosufficenza del ricorso, ma la raccomandazione è ispirata a una finalità di semplificazione nelle forme processuali in vista della concretezza della tutela giudiziaria che la decisione in esame ha pienamente osservato: non occorre trascrivere la procura nella copia da notificare del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità; non occorre neppure indicare in esso che una procura è stata rilasciata; l'originale è a disposizione delle parti una volta che è stato depositato in cancelleria; esso fa fede, nella sua unità corporea di ricorso e mandato, di tutto quanto occorre per accertare sia la specialità dell'atto di impugnazione e sia la sua provenienza da un difensore formalmente incaricato prima della notifica alla controparte.

Per tal modo il principio stabilito dalla Corte giunge a precludere molte delle contestazioni che avevano impegnato il giudice di legittimità e rallentato il corso dei giudizi (nel caso esaminato si era giunti alla questione in rito dopo 26 anni dall'atto iniziale di citazione…). Tutto ciò vale, però, con riguardo al mondo cartaceo del processo: e il pericolo è che si aprano diatribe in quello che gli subentra, informatico.

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