Giurisdizione in caso di pubblicazione su internet di dati inesatti e omessa rimozione dei relativi commenti
03 Novembre 2017
L'art. 7, paragrafo 2, reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su siti Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici di uno Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro. L'art. 7, paragrafo 2, reg. (UE) n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su siti Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità non può proporre ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su internet. |