La residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita
06 Luglio 2018
L'art. 8, § 1, del Reg. (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, alla decisione e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale Regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo nel quale si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. |