CGUE e norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati
12 Luglio 2019
Il reg. (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l'indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un'udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento. |