Litispendenza: da quando si considera adito un giudice a decidere nel merito?
10 Maggio 2017
L'art. 27, par. 1, e l'art. 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto art. 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura. |