Domanda di divorzio e periodo minimo di residenza dell'attore

18 Febbraio 2022

La Corte di Giustizia ha valutato se l'art. 3, lett. a), sesto trattino, del Regolamento CE 2201/2003, che prevede, a seconda della cittadinanza dell'attore, un periodo di residenza più breve rispetto quello previsto dall'art. 3, lett. a), quinto trattino, dello stesso Regolamento, violi il principio di non discriminazione in base alla nazionalità ex art. 18 TFUE.

Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'art. 18 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore, come prevista all'art. 3, paragrafo 1, lett. a), sesto trattino, del Regolamento CE 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento CE 1347/2000, sia subordinata ad un periodo minimo di residenza dell'attore, immediatamente precedente alla sua domanda, di sei mesi inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 3, paragrafo 1, lett. a), quinto trattino, di tale Regolamento, in quanto l'interessato è un cittadino di tale Stato membro.

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