Sull'applicabilità del Regolamento (UE) n. 1215/2012 ai contratti individuali di lavoro

01 Aprile 2021

La Corte di Giustizia si pronuncia sull'applicabilità degli artt. 7 e 21 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 ad un rapporto di lavoro nell'ambito del quale, sebbene il contratto di lavoro sia stato concluso in Austria per prestazioni lavorative da svolgersi in Germania, le prestazioni lavorative non siano state poi fornite dalla lavoratrice.

Le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo II del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», devono essere interpretate nel senso che si applicano ad un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro contro un datore di lavoro domiciliato in un altro Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro è stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedeva che il luogo di esecuzione del lavoro si trovasse nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non è stato eseguito per un motivo imputabile a quest'ultimo.

Le disposizioni della sezione 5 del capo II del Regolamento (UE) n. 1215/2012 devono essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale a un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, indipendentemente dal fatto che tali norme si rivelino più vantaggiose per il lavoratore.

L'art. 21, paragrafo 1, lettera b), i), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza può essere proposto dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore era tenuto, conformemente al contratto di lavoro, ad adempiere la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, fatto salvo l'art. 7, punto 5, di tale Regolamento.

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