Debiti tributari, quando è possibile richiedere il patteggiamento?

La Redazione
07 Luglio 2022

La preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera anche con riferimento all'art. 8, d.lgs. n. 74/2000.

Il Collegio sì è espresso su una controversia inerente alcuni reati fiscali, in particolare sulla richiesta di patteggiamento da parte di P.C.

Secondo il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia non sarebbe stata soddisfatta la condizione prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, ovvero l'estinzione del debito tributario con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, che rappresenterebbe la condizione di ammissibilità del rito in questione.

Secondo i giudici di legittimità, in tema di reati tributari, «la preclusione al patteggiamento posta» dall'art. citato, «opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. cit., per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e quindi non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento» (Cass. n. 9083/2021).

L'articolo in questione prevede quale condizione di ammissibilità del patteggiamento il pagamento integrale dei debiti tributari, «comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie nonché il ravvedimento operoso».

Lo stesso Procuratore ha rilevato che l'emissione delle fatture per operazioni inesistente genera il debito tributario in quanto l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 prevede che «se il cedente o prestatore emette fatture per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura».

Ne consegue che la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera anche con riferimento all'art. 8, d.lgs. n. 74/2000.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it