Responsabilità solidale dell'appaltante e dell'appaltatore
08 Luglio 2022
La possibilità e la tutela che riserva il legislatore in tema di appalti ai lavoratori di poter pretendere il pagamento a titolo di retribuzione, sia al proprio datore di lavoro che al committente, determina l'insorgere di un collegamento funzionale tra diversi rapporti, in modo che le vicende dell'uno spiegano influenza diretta su quelle dell'altro.
La responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 discende da due titoli diversi per l'appaltante e per l'appaltatore: mentre per il primo dipende dal contratto d'appalto ed è diretta conseguenza della previsione contenuta nella disposizione sopra richiamata, per il secondo deriva dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato con i propri dipendenti.
L'obbligazione solidale di appaltante ed appaltatore ha, pertanto, carattere unisoggettivo e risponde solo all'interesse del secondo, che ha tratto diretta utilità dalla prestazione dei propri dipendenti.
Nei rapporti interni fra debitori la parte di debito del committente è pari a zero, mentre l'intero debito grava sul datore di lavoro/appaltatore. Il committente garantisce al lavoratore l'adempimento di un'obbligazione dell'appaltatore.
Per questo motivo, l'esistenza e la validità del debito del committente dipendono da quella dell'appaltatore: se non esiste il diritto del lavoratore dell'appaltatore al pagamento di determinati trattamenti retributivi, viene meno anche la corrispettiva responsabilità del committente.
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