Legittima la notifica della sentenza tributaria alla sede secondaria dell’ente locale

Francesco Brandi
13 Luglio 2022

Legittima la notifica degli atti processuali fatta dal contribuente non nella sede principale del Comune ma in quella secondaria, non indicata, fra l'altro, negli atti difensivi e comunque deputata a gestire il rapporto tributario controverso. Ciò in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra ente pubblico e contribuente oltre che nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Legittima la notifica degli atti processuali fatta dal contribuente non nella sede principale del Comune ma in quella secondaria, non indicata, fra l'altro, negli atti difensivi e comunque deputata a gestire il rapporto tributario controverso. Ciò in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra ente pubblico e contribuente oltre che nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 21884 dell'11 luglio 2022, con cui hanno accolto il ricorso di una società che si opponeva al silenzio/rifiuto dell'Amministrazione locale all'istanza di rimborso dell'imposta sulle pubblicità.

Notifica alle articolazioni degli enti impositori: orientamenti della giurisprudenza.

La Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite chiedendo di risolvere il contrasto in merito alla conformità alla disciplina speciale del processo tributario della notificazione dell'atto processuale effettuata in mani proprie (ex art. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992) nonostante l'elezione di domicilio ovvero disposta tramite l'interposizione dell'agente postale; sia di chiarire la sussistenza o meno della validità della notifica disposta presso un ufficio periferico dell'ente locale, che non sia la sede (principale) dell'ente medesimo dallo stesso indicata negli atti difensivi; sia, infine di precisare se possa ritenersi validamente disposta la notifica, ex art. 16, comma 3, cit., mediante consegna all'addetto dell'ufficio dell'ente locale ovvero se sia, invece, necessaria la consegna al legale rappresentante dell'ente locale ovvero dell'Agenzia.

L'art. 16 comma 2 del processo tributario, regolando le "comunicazioni e notificazioni", detta una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell'Amministrazione Finanziaria, richiamando le norme del codice di procedura civile, ma facendo «salvo quanto disposto dall'art. 17». Quest'ultima disposizione - in tema di luoghi delle notificazioni e comunicazioni ("Luogo delle comunicazioni e notificazioni") - innanzitutto fa «salva la consegna a mani proprie». Ai fini della disciplina dei rapporti tra il processo tributario ed il processo civile va tenuta presente, innanzitutto, la norma dell'art. 1 comma 2 del richiamato d.lgs., secondo la cui previsione devono applicarsi, in via primaria, le norme del d.lgs. ed, in via secondaria, le norme processuali civili.

Con riferimento alla consegna disposta presso un ufficio (periferico) dell'ente, si rileva nella giurisprudenza di legittimità un unico precedente riferibile alla notificazione nei confronti dell'ente comunale, affermandosi la validità della notifica indirizzata all'amministrazione, in sede diversa da quella legale. In Cass. n. 20851/2010 si afferma la validità della notifica del ricorso chiaramente proposto nei confronti dell'ente comunale in persona del suo legale rappresentante, ancorché indirizzato alla sede, diversa da quella legale del Comune, dell'ufficio competente ratione materiae.

In particolare, la Corte ha precisato che la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia dell'Entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né nullità né decadenza dell'impugnazione. A tale conclusione è approdata sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle Entrate sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

Caso concreto. Ribaltato dunque l'esito della CTR Campania che aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Comune, sul rilievo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso una delle sedi dell'ente comunale invece che presso il domicilio eletto in primo grado, non era idonea ad innescare il decorso del termine breve per l'impugnazione della decisione, con conseguente tempestività della proposizione del gravame interposto nel termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c..

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che in base a quanto disposto dal citato art. 17, la sentenza di primo grado andava notificata, anzitutto, presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli dunque, presso il Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi, essendosi l'ente locale costituito in giudizio in persona del Dirigente di detto Servizio e, soltanto in mancanza, presso la residenza o la sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio. Di qui, pertanto, la nullità della notifica della sentenza di primo grado «effettuata mediante consegna a mani proprie di un soggetto non individuato presso il Servizio di Polizia Amministrativa del Comune di Napoli - dunque, a persona diversa dal destinatario, in luogo diverso dal domicilio eletto».

La contribuente, col suo ricorso in Cassazione, pone la questione della decorrenza del termine breve per impugnare la decisione di primo grado qualora la sua notificazione sia avvenuta, ai sensi degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lsg. n. 546/1992 presso un ufficio periferico (ovvero altra sede) dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio. Questione che è qui di particolare interesse unitamente a quella della ritualità della consegna dell'atto processuale ad un ufficio dell'ente locale che non sia anche la sua sede principale, ma sia comunque l'ufficio che ha emanato l'atto impositivo.

Le Sezioni Unite hanno ricordato l'esistenza di un orientamento secondo cui la notificazione dell'atto processuale tributario ( nel caso esaminato si trattava di un atto di appello) a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata - quand'anche nel giudizio "a quo" si sia costituita a mezzo di un difensore sebbene domiciliatario - è valida, atteso che l'art. 17, d.lgs. n. 546/1992, là dove, al comma 1, fa salva la consegna in mani proprie, consente tale modalità di notificazione in ogni caso, anche in presenza di un'elezione di domicilio. È stato specificato, con particolare riferimento alla notifica della sentenza della commissione tributaria, che “la consegna a mani della sentenza” integra una forma di notifica idonea a far decorrere il termine cd. "breve" per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 3, d.l. n. 40/2010 (cfr. Cass. n. 12517/2021, n. 15451/2018, n. 1528/2017).

La Cassazione ha quindi accolto l'interpretazione della contribuente affermando che la notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, della sentenza di primo grado all'ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38,, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546/1992, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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