Riassunzione a seguito di dichiarazione di decesso della parte

19 Luglio 2022

Il cliente che assisto è purtroppo deceduto e il processo è stato dichiarato interrotto. Devo ora procedere al deposito dell'atto di riassunzione su mandato degli eredi, sicché mi domando se via sia l'obbligo di deposito telematico o se sia invece possibile il deposito analogico in Cancelleria.

Il cliente che assisto è purtroppo deceduto e il processo è stato dichiarato interrotto. Devo ora procedere al deposito dell'atto di riassunzione su mandato degli eredi, sicché mi domando se via sia l'obbligo di deposito telematico o se sia invece possibile il deposito analogico in Cancelleria.

La questione va risolta applicando in primo luogo il codice di rito. Può infatti in primo luogo trovare applicazione l'art. 302 c.p.c.; gli eredi, non essendo stata fissata apposita udienza per la prosecuzione del giudizio, dovranno pertanto depositare apposito ricorso per la riassunzione del giudizio.

In tal caso non sussiste l'obbligo di deposito telematico del ricorso dal momento che il successore universale non è parte “precedentemente costituita” nel processo e conseguentemente non è soggetta all'obbligo di deposito del ricorso in forma digitale.

Discorso diverso va fatto laddove il ricorso per la riassunzione venga depositato dalle controparti già costituite, in assenza di iniziativa da parte degli eredi. In tali casi sussiste l'obbligo del deposito telematico, tant'è che secondo la giurisprudenza “il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012” (cfr. Trib. Lodi, 4 marzo 2016).

Naturalmente il medesimo orientamento può essere applicato a fattispecie riguardanti le persone giuridiche e in tutto e per tutto assimilabili alla morte della parte, come ad esempio il fallimento (o l'apertura di procedure concorsuali in genere).

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)

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