Durata temporanea del contratto di somministrazione e contrasto all'utilizzo abusivo dell'istituto

La Redazione
25 Luglio 2022

La Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2022, n. 22861 si è pronunciata sul durata temporanea dell'istituto della somministrazione nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale.

La Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2022, n. 22861 pronunciandosi sulla durata temporanea dell'istituto della somministrazione ha disposto che il fatto che il decreto legislativo 81/2015, e prima ancora il decreto legislativo 276/2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione europea, non comportando una simile lettura un'interpretazione contra legem.

Ne discende che l'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 183/2010, si porrebbe in contrasto con la direttiva 2008/104/Ce laddove fosse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.

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