Memoria di replica
27 Luglio 2022
La comparsa conclusionale e la memoria di replica, previste dall'art. 190 c.p.c., si inquadrano in quella serie di presidi volti a mantenere e tutelare il noto principio del contraddittorio fra le parti, il quale non può mai mancare pena il vizio dell'intero processo.
Si tratta, quindi, di norme poste a tutela delle parti processuali, le quali se ne possono avvalere ma non ne sono obbligate.
Allo stesso modo, per chiarire il concetto, la parte chiamata in causa ha la facoltà di non presentarsi rimanendo, così, contumace ove non sia interessata ad esporre le proprie ragioni in sede processuale.
Ancora, bisogna tenere presente che le norme relative all'osservanza del principio del contraddittorio si riferiscono alla parte che ne voglia usufruire ma non anche alla controparte, la quale non potrà certo pretendere che il suo contraddittore esplichi le proprie difese in un certo modo piuttosto che in un altro.
Ciò porta ad affermare, nel caso di specie, che, se il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non può non essere disposto dal giudicante (salvo casi particolari), non è altrettanto obbligatorio che la parte se ne voglia avvalere, in tutto o in parte.
Di conseguenza il deposito delle sole memorie di replica e non anche delle comparse conclusionali potrà attenere ad una strategia difensiva ma non andrà certamente a ledere alcun principio di corretta instaurazione del contraddittorio.
In questo senso si esprime costantemente la giurisprudenza secondo al quale «Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.» (Cass. Civ. sez. II, 09 marzo 2022, n. 7606).
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