Chiarimenti sui lavori per la coibentazione del tetto
13 Luglio 2022
Il caso di specie Con il presente interpello, l'istante aveva chiesto al Fisco della possibilità di fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR degli interventi di demolizione e rimozione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso, per realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante. A questo proposito, l'utente evidenziava che l'attuale sottotetto era accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non era dotato di impianto di riscaldamento mentre, il nuovo locale sottotetto, sarà dotato di impianto di riscaldamento. Pertanto, trattandosi di locale accessorio al fabbricato sottostante non abitabile, lo stesso non sarà accatastato in via autonoma, restando accessorio al fabbricato principale. L'Istante fa presente che i lavori in oggetto non prevedono aumenti di volumetria trattandosi di demolizione e realizzazione di sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento e che il lavoro di demolizione del tetto preesistente con rifacimento del nuovo (unitamente ad altri interventi connessi) permetterà il salto di almeno due classi energetiche, migliorando il rendimento energetico del tetto stesso e dell'intera abitazione sottostante. In definitiva, per gli interventi sopra descritti – l'istante aveva posto l'interrogativo della possibilità di fruire del Superbonus in relazione ai lavori di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali nonché della posa degli infissi esterni.
Aspetti fiscali Come precisato al par. 2.1.1 della circolare n. 24/E, ai sensi del comma 1,lett. a) dell'articolo 119, il Superbonus spetta nel caso di interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore). Il Superbonus spetta anche per gli interventi "trainati" indicati nel comma 2 del medesimo articolo 119. Ai sensi del successivo comma 3 la predetta detrazione spetta a condizione che gli interventi "trainanti" assicurino - anche congiuntamente agli interventi "trainati" - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile. Per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 al citato comma 1, lett. a), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi "trainanti" rientra anche la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lett. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Anche per tale intervento, agevolabile con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, la detrazione è condizionata, tra l'altro, al rispetto delle condizioni indicate nel medesimo comma 1,lett. a). Ciò implica, in particolare, che l'intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari. Pertanto, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall'Istante, il sottotetto non sia riscaldato.
La Soluzione del Fisco Nel caso in esame, l'intervento prospettato dall'Istante prevedeva sia la coibentazione del nuovo tetto con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente. Detto ciò, secondo il Fisco, essendo l'intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, la verifica del predetto requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare. Quanto al riferimento alle spese sostenute per la posa degli infissi, l'Agenzia fa presente che, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi "trainati" rientrano anche quelli di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 eseguiti congiuntamente, tra l'altro, all'intervento di isolamento termico. Pertanto, tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi. L'agevolazione, tuttavia, spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione. Diversamente, in assenza delle condizioni richieste ai fini dell'applicazione del Superbonus, gli interventi oggetto dell'istanza di interpello potrebbero, invece, rientrare tra quelli indicati nell'articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto, tuttavia, dei requisiti e degli adempimenti a tal fine richiesti. |