È possibile impugnare la delibera condominiale per lo stesso motivo di nullità già passato in giudicato?

Gianluigi Frugoni
03 Ottobre 2022

Può il condomino esercitare un'autonoma impugnazione della delibera assembleare per lo stesso motivo di nullità già dedotto nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rigettato con sentenza passata in giudicato?
Massima

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto.

Il caso

Tizia, precisando di essere nuda proprietaria di un'unità immobiliare priva di balconi, ha impugnato avanti il Tribunale di La Spezia la delibera di assemblea del condominio che ha ripartito le spese riguardanti lavori di impermeabilizzazione dei balconi stessi e di rifacimento dei relativi piani di calpestio per i millesimi di proprietà di tutti i condomini.

L'attrice ha domandato che la delibera fosse dichiarata nulla, perché avrebbe deliberato la ripartizione di spese non attinenti a parti comuni e, quindi, su materia sottratta alla sua competenza.

Si è costituito in giudizio il Condominio, eccependo l'esistenza di un giudicato tra le stesse parti circa la validità della delibera impugnata.

Precedentemente, infatti, si era svolto, avanti il Giudice di Pace di La Spezia, altro procedimento tra le stesse avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo che il Condominio aveva ottenuto contro la nuda proprietaria per il pagamento delle spese condominiali riguardanti i lavori di cui sopra.

La nuda proprietaria nell'antecedente causa di opposizione al decreto ingiuntivo aveva sollevato la medesima questione di nullità della delibera fondata sulle stesse argomentazioni, di cui al successivo giudizio, opposizione, che tuttavia il Giudice di Pace aveva rigettato con decisione passata in giudicato motivandola, sul rilievo che la delibera condominiale non fosse nulla, ma al più annullabile.

Il Condominio ha anche eccepito il difetto di competenza per valore del Tribunale adìto, ritenendo che fosse competente il Giudice di Pace in quanto la somma ripartita a carico della nuda proprietaria era inferiore all'importo di € 5.000,00.

Nel merito, il Condominio ha infine rilevato che l'assemblea non avesse deliberato opere afferenti le parti di proprietà esclusiva dei balconi, ma riguardanti le parti esterne di essi che devono ritenersi parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. in quanto caratterizzanti il decoro dell'intero edificio.

La questione

La questione primaria affrontata dal Tribunale di La Spezia riguarda l'ammissibilità o meno della impugnazione da parte di un nudo proprietario della delibera di assemblea che ha approvato le spese condominiali, nel caso in cui la validità di essa sia stata già vagliata nel giudizio antecedente di opposizione al decreto ingiuntivo riguardante le spese stesse, conclusosi con sentenza passata in giudicato con la quale il giudice aveva respinto l'opposizione.

La seconda questione attiene all'individuazione della competenza per valore relativamente alla azione di impugnazione della delibera che ha ripartito le spese condominiali e, in particolare, se il valore debba essere determinato in relazione alla sola quota di spesa ripartita a carico della parte impugnante o in relazione all'integrale importo della spesa ripartita tra tutti i condomini.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di La Spezia ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa del Condominio, osservando che, per giudicato esterno, deve intendersi il giudicato che si è formato in un procedimento diverso tra le stesse parti, idoneo ad operare all'interno di altro procedimento e che l'eccezione di giudicato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.

Il magistrato spezzino ha richiamato il principio precisato da Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 2021, n. 41895, secondo il quale, “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico-giuridico”.

Considerato che il nudo proprietario, in altro precedente procedimento avanti il Giudice di Pace, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo che il Condominio aveva ottenuto nei suoi confronti e che nella opposizione aveva dedotto gli stessi motivi di invalidità posti a base della successiva impugnazione della delibera avanti il Tribunale che, il primo giudice aveva rigettato, rilevando che la delibera non fosse nulla ma, tuttalpiù annullabile e, che la sentenza era passata in giudicato, in quanto non appellata, ha ritenuto che non potesse essere più discussa la questione sulla validità o meno della delibera.

Sulla questione della competenza, lo stesso magistrato spezzino ha ritenuto che la domanda sia stata introdotta correttamente avanti il Tribunale ritenendo che in materia di impugnazione di delibera condominiale la domanda di nullità della delibera, destinata ad operare nei confronti di tutti i condomini non possa intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, dovendosi estendere necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa e (v., per tutte, Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2021, n. 19250).

Osservazioni

La pronuncia in esame offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni in tema di rapporto tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed il separato giudizio di impugnazione della delibera che ha approvato le spese oggetto del decreto stesso con particolare riferimento all'effetto di giudicato che la decisione di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo determina in ordine alla validità o meno della delibera.

Il Tribunale di La Spezia richiama la ben nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9838/2021, rilevando che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda e che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha il potere-dovere di rilevare anche d'ufficio la nullità della delibera condominiale che costituisce atto presupposto del decreto ingiuntivo.

In entrambi i giudizi dal Tribunale e dal Giudice di Pace, svoltisi tra le stesse parti, il Condominio ed il nudo proprietario, si è discusso intorno allo stesso punto fondamentale, ovvero intorno alla validità della delibera dell'assemblea che ha approvato di ripartire per millesimi di proprietà di tutti i condomini le spese afferenti talune porzioni dei balconi.

La pronuncia in esame ripercorre il solco già tracciato dalla Suprema Corte in tema di giudicato esterno delle sentenze aventi ad oggetto l'accertamento di questioni di diritto relative ad un medesimo rapporto giuridico intercorso tra le stesse parti (Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 2021, n. 41895).

Il principio enunciato da quest'ultima decisione in tema di giudicato esterno in generale è apparso al giudicante sovrapponibile ai due specifici giudizi relativi al caso che qui si commenta, alla luce anche del fatto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente risolto il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sul potere spettante al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo di vagliare la validità della delibera posta a fondamento delle spese condominiali oggetto di causa.

Occorre, infatti, segnalare che, sulla questione della proposizione della azione di nullità o annullabilità della delibera condominiale in materia di spese in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si erano profilati diversi orientamenti.

In particolare, in un primo momento, la Cassazione aveva negato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, potesse vagliare questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, affermando il principio che il sindacato sulla validità della delibera fosse riservato al giudice dell'impugnazione della stessa (Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26629 ; nel medesimo senso, v. Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2016, n. 3354; Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4672).

Ciò in ragione della diversa materia del contendere che caratterizza i due giudizi, quello di opposizione al decreto concesso ai sensi dall'art. 63 disp. att. c.c. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale il decreto è stato concesso, che aveva indotto la Suprema Corte ad affermare costantemente che tra essi non esiste continenza né pregiudizialità necessaria (Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1997, n. 11457; Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1999, n. 7073; Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11515; Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2002, n. 7261).

Con altro indirizzo giurisprudenziale, la Suprema Corte aveva affermato il diverso principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità della sottostante delibera non opera allorché si tratti di vizi implicanti la sua nullità, in quanto la validità della delibera rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento (v., tra le altre, Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 305; Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2019, n. 19832).

Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839) hanno accolto il secondo orientamento, estendendo all'opponente la possibilità di sollevare nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo anche la semplice annullabilità della delibera, dovendo, però, in tale caso proporre specifica domanda riconvenzionale, non potendo essa essere rilevata d'ufficio come la nullità.

Le Sezioni Unite, pur riconoscendo la diversità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e del giudizio di impugnazione della deliberazione, ritengono che manchino ragioni sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, essendo comunque il giudizio di opposizione un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.

Inoltre, soccorrono ragioni di economia processuale in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), in quanto negare al giudice dell'opposizione la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perchè costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti.

Tuttavia, una cosa è riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la competenza a vagliare la nullità o annullabilità della delibera, altro è affermare che il rigetto dell'opposizione determini, sempre e comunque, la formazione di un giudicato esterno sulla validità della delibera.

L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite delle questioni attinenti i rapporti tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e del giudizio di impugnazione della deliberazione aveva anche richiesto “se la statuizione di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea, dia luogo o meno alla formazione di giudicato implicito sull'assenza di cause di nullità della delibera”.

Il massimo organo di nomofilachia non ha potuto, tuttavia, rispondere esplicitamente al quesito, non trattandosi di questione necessaria alla definizione del caso concreto a lui sottoposto.

Se la validità della delibera posta a fondamento delle spese condominiali ingiunte viene vagliata con un accertamento incidentale - art. 34 c.p.c. per il quale è necessaria una esplicita domanda della parte perché la decisione abbia efficacia di giudicato - qualora la relativa domanda non venga esplicitata, l'eventuale sentenza di rigetto dell'opposizione non sembrerebbe a prima vista precludere all'opponente la possibilità di impugnare in via autonoma la deliberazione per nullità della stessa in un successivo ed autonomo giudizio.

La soluzione nella fattispecie in esame dipenderebbe, quindi, dalla natura dell'accertamento che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è chiamato ad effettuare sulla validità della delibera che ha approvato le spese e, in definitiva, dipenderebbe dall'iniziativa esplicitata dell'opponente potendo egli sul punto svolgere una vera e propria domanda riconvenzionale di dichiarazione di annullamento o nullità della delibera o una eccezione di annullamento o nullità o, infine, una mera difesa.

Nel caso in cui l'opponente non espliciti una formale domanda di nullità della delibera ma sollevi un'eccezione, dovrebbe distinguersi il caso in cui l'opponente eccepisca l'effetto pregiudiziale della nullità della delibera come mero mezzo di difesa (con il solo intento di paralizzare la condanna al pagamento delle spese condominiali) oppure con l'intento di sollevare una questione pregiudiziale di accertamento da risolvere con efficacia di giudicato (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4638), apparendo idonea a formare un giudicato la decisione fondata sul secondo caso ma non sul primo, potendo il giudice, in quest'ultimo, conoscere della questione solo incidenter tantum.

Tuttavia, la giurisprudenza è orientata a considerare i rigidi presupposti dettati dall'art. 34 c.p.c. limitati alla sola pregiudizialità tecnica, tanto che Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 2021, n. 41895 (sopra richiamata) ha chiarito che l'accertamento compiuto relativo ad un punto fondamentale della controversia - e la validità della delibera lo è in rapporto al titolo di credito da essa costituito - quale premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, non necessita della domanda di parte volta ad ottenere una decisione con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico-giuridico.

Riferimenti

Satta - Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 1996;

Bartolini, Accertamenti incidentali, in Il processo civile - Portale Tematico Giuffrè;

Trunfio - Crisafi, L'azione e il giudicato, Milano, 2015;

Ginesi, L'accertamento della proprietà sul lastrico solare ha valenza di giudicato nella successiva azione petitoria?, in Condominioelocazione.it.

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