Negato il risarcimento danni al conduttore per vizi da lui facilmente riconoscibili

Redazione scientifica
22 Dicembre 2022

Esentato il locatore dal risarcimento danni per vizi della cosa locata, in quanto il conduttore poteva facilmente rendersi conto del vizio della scala ed evitare la caduta.

L'art. 1578 c.c. prevede che il locatore debba risarcire i danni subìti dal conduttore a causa dei vizi della cosa, a meno che non provi di avere ignorato tali vizi al momento della consegna della cosa. Va precisato che la detta disposizione attiene ai vizi occulti, ossia quei vizi che non sono conosciuti, né facilmente conoscibili dal conduttore (sulla base del suesposto principio il tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno subìto a causa di una caduta dalla scala interna all'appartamento locato, sulla considerazione che il conduttore era ben consapevole della conformazione della scala: in sostanza, anche a voler ritenere che la scarsa sicurezza della scala potesse costituire un vizio, lo stesso era conosciuto e/o conoscibile dal conduttore).

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