Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, spetta all'amministratore promuovere la mediazione
06 Aprile 2023
Massima
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con un ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta e, ove essa non si attivi, l'azione dovrà essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato. Il caso
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, un conduttore propone opposizione alla pretesa della locatrice per il pagamento di canoni di locazione e oneri condominiali, oltre al risarcimento del danno per le condizioni in cui aveva lasciato l'immobile al momento del rilascio, per l'importo complessivo di € 6.047,92. L'opponente lamenta che: il contratto aveva natura transitoria in assenza dei presupposti di legge; il canone di locazione doveva essere rideterminato nel suo ammontare, secondo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali; l'importo degli oneri accessori doveva essere ridotto secondo quelli che potevano essere posti a carico del conduttore; l'opposta non aveva fornito alcuna prova specifica relativamente al titolo di recupero e il conseguente diritto di richiedere la restituzione degli importi versati; l'assenza di danni nell'immobile riconsegnato; la richiesta di spese e conguagli che si riferivano ad un periodo precedente al contratto; la contestazione sugli oneri richiesti relativamente al periodo da maggio 2020 a marzo 2021; in via riconvenzionale, chiede la rideterminazione del canone di locazione, secondo quanto previsto dagli accordi territoriali e la conseguente condanna dell'opposta alla restituzione di quanto corrisposto per oneri accessori. La locatrice si costituisce in giudizio chiedendo che fosse accertata la nullità della citazione (per assenza della procedura di mediazione) e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Precisamente, ella espone che: sottoscriveva con l'opponente un contratto temporaneo con canone e oneri condominiali da versarsi sul conto corrente dell'amministratore di condominio, oltre alle utenze, consegnando l'immobile ammobiliato e in ottimo stato locativo; alla scadenza del contratto, ne veniva sottoscritto un altro alle medesime condizioni e costi mentre l'opponente si impegnava a saldare il pregresso dovuto a titolo di oneri condominiali; all'esito della locazione, il bene veniva restituito in pessime condizioni e in uno stato di degrado; ai costi per il ripristino andavano aggiunti quelli relativi allo smontaggio della cucina rimasta all'interno ed alla ridipintura; le contestazioni dell'opponente non erano fondate su prova attestante gli avvenuti pagamenti; l'amministratore di condominio aveva più volte sollecitato il pagamento degli oneri condominiali. Quindi, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti un termine per l'introduzione della procedura di mediazione, vertendo la controversia in materia di locazione. All'udienza, l'opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio per la mancata instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, mentre l'opposta chiedeva la rimessione in termini. La causa veniva rinviata per la decisione sulla questione preliminare della improcedibilità del ricorso. Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale, constatato che l'opposta (obbligata per legge) non si era attivata per promuovere la procedura di mediazione, rigettava la richiesta di remissione in termini e dichiarava il giudizio improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale compensava tra le parti le spese di lite per la fase di studio ed introduttiva mentre condannava l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite della fase decisoria, stante l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini. La questione
Si tratta di verificare se, nelle controversie che hanno quale condizione di procedibilità la proposizione della procedura di mediazione, e vengono introdotte con un ricorso per ingiunzione di pagamento, una volta proposta l'opposizione, ed avvenuta la decisione sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, la mancanza dell'instaurazione della mediazione da parte dell'opposta determina l'improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Venezia, pur riportando dettagliatamente i termini degli inadempimenti lamentati dalle parti, non entrava nel merito della vicenda in quanto, assegnato un termine per l'introduzione della procedura di mediazione vertendo la controversia in materia di locazione, l'opposta obbligata per legge non vi dava seguito, fornendo al giudicante lo spunto per una attenta disanima sul punto. Nel caso di specie, il procedimento di mediazione era obbligatorio trattandosi di materia locatizia. L'opposta chiedeva di essere rimessa in termini per non avere rispettato il termine assegnato dal giudice di introdurre la domanda mediazione rappresentando diverse motivazioni ovvero che: le parti erano addivenute ad un accordo mediante il pagamento di una somma in quattro rate mensili e che il debitore non corrispondeva la quarta rata; la stipulazione dell'accordo aveva fatto venire meno l'interesse ad agire e contraddire in giudizio e, quindi, a promuovere la mediazione (con costi aggiuntivi per le parti); la mancata introduzione del tentativo di mediazione era assolutamente incolpevole. In proposito, il Tribunale lagunare si richiamava ad un principio stabilito anche dalla Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596), che sancisce nella fattispecie de qua l'onere a carico della parte opposta di promuovere la procedura di mediazione a pena di improcedibilità dell'azione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, in base all'art.153 c.p.c., il presupposto per la remissione in termini è che la parte sia incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile, mentre era l'opposta che non si era resa parte diligente, dovendo introdurre la mediazione cautelativamente, non essendo venuto meno l'interesse della stessa a conservare il titolo provvisoriamente esecutivo nel caso il debitore opponente fosse venuto meno alla propria obbligazione di pagamento. Da qui ne conseguiva il rigetto della richiesta di remissione in termini e l'improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Osservazioni
Secondo il noto d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Viene prevista l'obbligatorietà della mediazione per le controversie locatizie ovvero l'improcedibilità della domanda giudiziale che non sia preceduta dall'esperimento della procedura di mediazione. Posto che non esiste un'espressa previsione di legge, come quella invece dettata dall'art. 71-quater disp. att. c.c. per le controversie in materia di condominio, per individuare le controversie locatizie che devono essere precedute dalla mediazione, pare condivisibile riportarsi al tema di applicazione dell'art. 447-bis c.p.c., ovvero tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione (esistenza, validità ed efficacia adempimento o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto). La pronuncia in esame è di interesse poiché il Tribunale, nella causa che oggi interessa, dopo avere concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, arresta la propria disanima sul mancato rispetto del termine assegnato per l'introduzione della procedura di mediazione. Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo in materia locatizia, non vi è l'obbligo di proporre la domanda di mediazione prima della promozione del giudizio (d'altronde la necessità del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. non consentirebbe nemmeno sul piano dei fatti lo svolgimento preventivo di tale procedimento). Ci si sofferma, quindi, sull'individuazione del soggetto onerato dell'instaurazione del procedimento di mediazione, a fronte dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla conseguente pronunzia dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. La questione ha determinato l'insorgenza di un contrasto interpretativo - di cui si è già scritto ampiamente in precedenti giurisprudenze commentate - che in passato ha dato origine a due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: il primo - espresso nella sentenza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629) - ha determinato una spaccatura dei giudici di merito e ha affermato l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo a carico della parte opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione in ragione del fatto che, secondo l'art. 647 c.p.c., in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo diventa definitivo. Il secondo orientamento, invece, con la sentenza della Cassazione (Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2019, n. 23003), ha individuato l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo a carico della parte opposta, poiché sarebbe il convenuto opposto ad essere l'attore in senso sostanziale e con la proposizione dell'opposizione il giudizio tornerebbe ad essere un normale giudizio di cognizione; financo poi a trovare conferma nella nota risoluzione delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596), dove il supremo organo di nomofilachia ha giustappunto chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, nel caso in cui si tratti di giudizi introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, fa capo alla parte opposta l'onere di promuovere la procedura di mediazione, ovvero del creditore in senso sostanziale. Infatti, nella cristallina motivazione formulata dalle Sezioni Unite, si leggono alcune ragioni dal profilo logico e sistematico che meritano un doveroso accenno. Precisamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale, di tal che, se si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In ogni caso, in applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 sopra citato: “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”. Ciò detto, laddove l'inosservanza dell'obbligo di promuovere la procedura di mediazione non sia stata né eccepita dall'opponente - debitore sostanziale della procedura monitoria - né rilevata d'ufficio dal giudice, in entrambe le ipotesi non oltre la prima udienza, non potrà trovare autonoma applicazione l'improcedibilità dell'azione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Dove questo non avvenga, nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381). Laddove, invece, l'improcedibilità sia stata eccepita tempestivamente e il giudice di primo grado non abbia disposto di conseguenza, e quindi assegnato un termine per il suo esperimento, l'eccezione potrà essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata, anche quale motivo di impugnazione, e il giudice di appello dovrà allora disporre la mediazione obbligatoriamente; solo una volta esperita infruttuosamente la procedura di mediazione, allora dovrà rinnovare la decisione mentre, se anche in questa circostanza la mediazione non venga espletata, allora dovrà dichiarare, in riforma della decisione di primo grado, l'improcedibilità del giudizio. Pertanto, sia d'evidenza che il proposto approfondimento giurisprudenziale interessa anche l'opposizione a decreto ingiuntivo condominiale in cui il condominio, ricorrente in via monitoria, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo assume le vesti di parte opposta. Nell'ipotesi più frequente, l'amministratore di condominio può ottenere dal giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di un condominio moroso per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, in base alla nota disposizione codicistica di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. Incomberà, dunque, sul condominio l'onere di attivazione del procedimento di mediazione una volta che il giudice, nel giudizio di opposizione, si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ex artt. 648 e 649 c.p.c. Nel caso in cui il condominio non si attivasse in tal senso, anche in questa ipotesi il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato per mancanza della condizione di procedibilità della domanda, con indiscusso aggravio di costi a carico della compagine condominiale. Riferimenti
Campidelli - Di Marco, Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di avviare la mediazione incombe sul creditore opposto, in Il quotidiano giuridico”, 23 settembre 2020; Dalfino, La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, in Foro it., 2020, I, 3434; Tedoldi, Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo,in Giur. it., 2012, 2623; Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e l'opposizione, Padova, 2013. |