L'amministratore ha la rappresentanza del condominio nei limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento.
Il limite alla rappresentanza sostanziale dell'amministratore di condominio è dato dall'inerenza dell'affare alle “parti comuni” dell'edificio che rendono non necessaria un'apposita delibera per azioni quali il recupero degli oneri condominiali, senza necessità di preventiva delibera da parte dell'assemblea (artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., 63 disp. att. c.c.).