In caso di recesso senza preavviso il conduttore deve versare al locatore i canoni pari al periodo del mancato preavviso
12 Maggio 2023
Nel caso in cui nel contratto di locazione non sia prevista espressamente la facoltà di recesso per giusti motivi senza preavviso, soccorre la disciplina di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 431 del 1998, in virtù della quale il conduttore può recedere in qualunque momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, dando comunque comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta a carico del recedente il pagamento del canone sino al sesto mese successivo alla data di comunicazione del recesso.
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