Locazione parziale e temporanea dell'immobile ereditato: valutazione delle detrazioni in capo all'erede
18 Maggio 2023
Il caso di specie L'Istante fa presente che il proprio genitore deceduto ha beneficiato dal 2015 al 2021 della ''detrazione per lavori straordinari'' eseguiti sull'immobile di cui era proprietario e di essere subentrata, per successione legittima, nella proprietà del detto immobile. L'Istante precisa che, allo stato attuale, l'immobile è a sua disposizione (tra l'altro è unico intestatario di tutte le utenze) nonché ad uso del figlio studente e che lo stesso è stato, parzialmente e temporaneamente, locato. Ciò posto, l'Istante chiede se, in qualità di erede, possa beneficiare delle quote residue (n. 3) della detrazione spettanti al de cuius, ancorché l'immobile oggetto degli interventi sia stato concesso ''parzialmente e temporaneamente'' in locazione a terzi.'.
Aspetti fiscali Come ribadito dalla Circolare n 25 luglio 2022, n. 28/E, la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno; in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale; se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre.
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. Ad analoghe conclusioni si perviene nella ipotesi in cui oggetto di locazione sia solo una parte dell'immobile. In base alla normativa e alla prassi sopra richiamata, ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all'erede, la «detenzione materiale e diretta» richiesta dalla norma deve sussistere per tutto il periodo di imposta e con riferimento all'intero immobile. Ne consegue che nel caso di specie l'Istante non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza |