Le modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi

Redazione scientifica
07 Giugno 2023

Visto di conformità bonus edilizi

Il caso di specie

L'Istante ha posto al Fisco l'interrogativo sul rilascio del visto di conformità. In particolare, come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall'articolo 14, comma 1-bis.2, del d.l. n. 50/2022. E se il rilascio del visto deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate.

Aspetti normativi

Il Legislatore con la disposizione ex art. 14, comma 1-bis.2, del d.l. n. 50/2022, ha previsto che per i crediti di cui all'articolo 121 d.l. n. 34/2020, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private), e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate la forma di rilascio del visto di conformità è libera. Inoltre, il Fisco segnala che è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell'opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell'opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano: codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta; codice fiscale del condominio (se applicabile); codice fiscale del titolare della detrazione (cedente); codice fiscale del primo cessionario/fornitore; tipologia di intervento agevolato; anno di sostenimento della spesa; ammontare della spesa sostenuta; ammontare del credito ceduto. Il rilascio del visto non deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall'Amministrazione Finanziaria. L'attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

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