Trasferimento di ramo d'azienda: niente cessione per il Superbonus

Redazione scientifica
12 Giugno 2023

Superbonus – cessione del credito in caso di trasferimento dell'azienda.

Il caso di specie

Una Spa affidataria in house, da parte di una Provincia, della gestione manutenzione e implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ritiene che, avendo acquisito il credito da un'altra compagine interamente partecipata dalla stessa Provincia, in caso di cessione/affitto del proprio ramo d'azienda si realizzerebbe anche il trasferimento del credito in proporzione al valore della produzione che verrebbe ceduto. Il dubbio dell'istante risiede nell'eventualità che, a seguito della cessazione dei disciplinari di affidamento, in relazione a una serie di possibili scenari di affidamento del servizio ad altri soggetti, seppur continuando a svolgere l'attività di manutenzione straordinaria e di implementazione degli asset che compongono il ramo d'azienda dedicato all'esercizio del trasporto pubblico, perda quest'ultimo in virtù di una cessione o di un affitto d'azienda.

Aspetti fiscali

L'articolo 121 del Dl Rilancio contiene una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall'effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma. Con tale previsione, quindi, il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo (articoli 43-bis e 43-ter, d.P.R. n. 602/1973). In relazione alla disciplina della circolazione dei suddetti bonus edilizi occorre, quindi, valorizzare la scelta del legislatore di non operare un rinvio tout court alle suddette regole generali, ma di dettare una disciplina caratterizzata dalla tassatività delle regole di circolazione.

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, la società che ha acquistato, dal titolare del diritto alla detrazione, il credito d'imposta da Superbonus, in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda, non può trasferire il credito residuo insieme agli asset aziendali. Se ciò fosse consentito si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di ''cessione'' successiva alla prima previsto dall'articolo 121 del Dl "Rilancio".

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