Superbonus: come comportarsi in caso di mancata presentazione nei termini dell'asseverazione

Redazione scientifica
20 Giugno 2023

Superbonus – omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis

Il caso di specie

L'istante precisa di aver avviato un intervento edilizio su un immobile di proprietà, accatastato attualmente come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. Secondo l'istante, gli interventi riguardavano la riduzione del rischio sismico dell'edificio e, quindi, potevano beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro (c.d. Superbonus). A tal proposito, l'istante si era avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale aveva provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. Tuttavia, a seguito della comunicazione, allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non era stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del d.m. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica. Premesso ciò, l'istante chiede al Fisco se, la citata omissione può essere assimilata ad una violazione meramente formale che non pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%.

Aspetti fiscali

L'articolo 3, comma 3, del citato D.M. n. 58 del 2017, nella formulazione attualmente in vigore, prevede che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Come chiarito dalla prassi (circolare n. 28/E del 2022), la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l'accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, dunque, essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori, nonostante le precisazioni normative, può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis sempre che:

a) la violazione non sia stata constatata

b) o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi – come chiarito dall'articolo 2-ter d.l. 11/2023 - la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione;
  • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione.

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