Per gli interessi che sorgono in materia tributaria opera il termine di prescrizione quinquennale

12 Dicembre 2023

La disposizione di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Massima

La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.

Il caso 

La vicenda fattuale in commento prendeva le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado del Piemonte, la quale respingeva l'appello proposto da un contribuente nei confronti della sentenza della Corte di giustizia tributaria di 1° di Asti.

Il primo giudice aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente, avverso un invito al pagamento concernente plurime cartelle di pagamento per vari tributi erariali.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata, il contribuente aveva contestato la regolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale dei tributi di cui alle cartelle medesime.

Il Giudice di Seconde cure respingeva l'appello, osservando che il termine di prescrizione dell'azione di riscossione scaturente dal titolo esecutivo era quello ordinario decennale, in assenza di espressa previsione per lazione di riscossione.

Il contribuente impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi e depositava memoria ex art. 378 c.p.c. 3.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER) resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Per ciò che interessa, col secondo motivo di ricorso era dedotta la violazione del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 e dell'art. 2948 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 stante che, a detta del ricorrente, la Corte di 2° aveva erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione di interessi e sanzioni maturate sui tributi fosse di dieci anni, anziché di cinque anni.

Tale tesi era condivisa dalla Corte, la quale accoglieva il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Con la presente decisione, la Suprema Corte ribadisce che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere operante il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., al pari delle sanzioni (v. Cass. 18.5.2023 n. 13781).

La disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve infatti necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale, che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale (v. anche, Cass. 24.1.2023 n. 2044).

La questione

La questione giuridica sottesa nel caso in esame, verte nello stabilire se in tema di interessi tributari, trovi applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..

La soluzione giuridica

Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina degli istituiti coinvolti nel caso in disamina.

La problematica della prescrizione riguarda una fase successiva alla notifica della cartella o all'accertamento esecutivo, il cui sistema è retto da termini di prescrizione e non di decadenza.

A mente dell'art. 2948 c.c., si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue [1861 c.c.] o vitalizie [1872, 1878 c.c.];

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 443, 445 c.c.];

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1571, 1587, n. 2, 1607, 1639 c.c.];

4) gli interessi [1282 c.c.] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [646, 960 c.c.];

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [1751, 2118, 2120 c.c.].

Per quanto concerne gli interessi, il regime prescrizionale è retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie.

Quella relativa alla prescrizione degli interessi, pertanto, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.

A mente del comma 3 dell'art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. 472 il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni: non rileva che il tributo, come accade per le imposte erariali, si prescriva in un termine maggiore, ad esempio di 10 anni.

L'impugnazione del provvedimento sanzionatorio interrompe la prescrizione, che non decorre fino alla definizione del procedimento.

La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di 5 anni.

L'art. 20 d.lgs. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle esattoriali irroganti sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge.

Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, c. 1 L. 7.01.1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.

Si tratta di una norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, meglio, costituisce una disciplina unitaria della decadenza e della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie (v. Cass. 2095/2023).

Dalle predette norme si evince che sia per sanzioni, sia per interessi ricollegate al tributo, trova applicazione il termine breve di prescrizione.

Osservazioni

A detta della Suprema Corte la riscossione degli interessi deve avvenire nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., indipendentemente dalla tipologia di interessi maturati e dalla natura dell'obbligazione principale (v. Cass. 13781/2023).

Trattasi di un principio pacifico presso la giurisprudenza di legittimità.

Invero, con riferimento agli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi, il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, suscettibile di autonome vicende (da ultimo, si veda Cass. S.U. n. 22281 del 14/07/2022, punto 9.4.1.), rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 27055 del 14/09/2022; Cass. n. 13258 del 28/04/2022; Cass. n. 7486 del 2022, cit.; Cass. n. 1980 del 24/01/2022; Cass. n. 31283 del 03/10/2021; Cass. n. 22351 del 15/10/2020; Cass. n. 20955 del 10/07/2020; Cass. n. 12740 del 2020, cit.; Cass. n. 30901 del 27/11/2019; Cass. n. 17020 del 25/07/2014; Cass. n. 5954 del 14/03/2007; Cass. n. 14049 del 16/06/2006; in termini analoghi si vedano, altresì, Cass. n. 7127 del 21/03/2013 e Cass. n. 25047 del 27/11/2009).

Conclude, pertanto la Corte affermando che anche in ambito tributario gli interessi si prescrivono in 5 anni.

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